La prova dell’usura precoce del bene può aumentare l’ammortamento
La quota deducibile per l’ammortamento fiscale dei beni materiali, in base all’articolo 102, comma 2, del Tuir, è determinata nel suo ammontare massimo dalle aliquote previste dal Dm 31 dicembre 1988, ma tali aliquote possono essere aumentate se, con documentazione tecnica, viene provata una particolare usura dei macchinari e se, all’epoca dell’emanazione del decreto, non sia stato adeguatamente già previsto l’impatto dell’evoluzione industriale dello specifico settore produttivo. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Ctp di Padova con la sentenza 442/3/2018 ( clicca qui per consultarla )
Un’azienda veneta, operante nel settore della produzione di materie plastiche riciclate e con materia prima proveniente dalla loro triturazione, riteneva, tra i vari motivi di ricorso, che i macchinari nella fase produttiva fossero sottoposti ad usura precoce, cosicché, nello stabilire quale fosse la percentuale corretta da utilizzare nella procedura di ammortamento fiscale per gli impianti di stampaggio oggetto della contestazione, la società riteneva di non applicare l’aliquota del 12,5%, (previsto dal Gruppo XIV – Specie 1ª/c - Lavorazione di materie plastiche - Macchinari operatori, impianti specifici), ma utilizzava un più elevato coefficiente di ammortamento del 40% che veniva contestato dall’agenzia delle Entrate.
Per i giudici patavini, però, la parte ricorrente ha fornito la prova documentale idonea a confutare gli addebiti delle Entrate tramite un parere tecnico-professionale, dimostrando che questi materiali, molto aggressivi nei confronti dei macchinari, recano un deperimento alle attrezzature produttive ben superiore da quello derivante da un loro utilizzo regolare o da un normale uso. Rilevando, allora, che le aliquote ordinarie del 12,5% previste dal Dm 31 dicembre 1988 individuano impianti di stampaggio che lavorano plastica vergine e che invece, come confermato da quanto prodotto in giudizio a sostegno delle argomentazioni difensive, per effetto del contatto diretto con materia plastica impura (e dei gas conseguenti al processo di lavorazione) la particolare usura dei macchinari era da ritenersi comprovata, i giudici veneti hanno accolto il ricorso di parte, affermando che «l’operato dell’amministrazione finanziaria non potesse essere condiviso in quanto lo stesso consegue alla rigida applicazione dei parametri fissati dal sopra richiamato decreto ministeriale», ovvero coefficienti che, nel caso di specie, pretenderebbero di definire ammortamenti fiscali del 12,5%, stimando una vita utile di un macchinario che, al contrario, esaurisce la sua utilità nel processo produttivo in un tempo tendenzialmente triennale e, quindi, ben diverso da quello ipotizzato dagli standard normativi fiscali.
Quando, allora, le aliquote previste dal Dm non colgono la specificità del settore produttivo all’interno del quale un’impresa concretamente opera e se, come nel caso di specie, viene comprovato tecnicamente che le impurità del materiale plastico lavorato sono fortemente abrasive e provocano un’usura precoce sulle parti dell’impianto con cui vengono in contatto, le aliquote del Dm possono essere anche derogate in aumento per evitarne acritiche applicazioni che renderebbero stridente il contrasto tra la razionalità economica e quella fiscale.
Ctp Padova, sentenza 442/08/2018