La remissione in bonis salva l’opzione nel consolidato con la capogruppo Ue
Il mancato esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale «orizzontale» può essere sanato attraverso l’istituto della remissione in bonis, effettuando l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando l’importo della sanzione minima. Al contrario, l’omissione non può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Sono i due chiarimenti contenuti nella risposta ad interpello 82/2019 ( clicca qui per consultarla ), pubblicata ieri, con cui le Entrate si esprimono in merito alle possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012) alla mancata opzione per il regime di consolidato orizzontale o tra «sorelle».
Tale regime riguarda le società di capitali italiane controllate – direttamente o indirettamente - da una società residente nella Ue o See. In tale situazione, la controllante non residente designa una propria controllata ad agire in qualità di consolidante e, pertanto, sono richieste due distinte comunicazioni:
1) la presentazione telematica del modello di designazione della controllata residente, da inviare entro l’esercizio dell’opzione;
2) la comunicazione dell’esercizio di opzione attraverso la dichiarazione dei redditi (quadro Op) presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si esercita l’opzione.
Nello specifico, la società istante intendeva optare per il consolidato fiscale per il triennio 2018-2020, ma non aveva presentato entro la data del 31 ottobre 2018 né il modello di designazione e tantomeno la designata aveva esercitato l’opzione in dichiarazione dei redditi (Redditi Sc 2018).
L’Agenzia ha innanzitutto chiarito che in tale scenario è possibile sanare il mancato esercizio dell’opzione ponendo in essere i seguenti adempimenti:
a) presentazione del modello di designazione da parte della controllante entro il termine di presentazione della prima dichiarazione successiva (modello Redditi 2019) e pagamento della sanzione di 250 euro;
b) compilazione del quadro Op del modello Unico 2019 da parte della designata residente e versamento della sanzione pari di 250 euro.
Al contrario, come chiarito dalla risposta, l’omissione non può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa (come proposto dalla società istante), in quanto quest’ultima è attivabile solo per correggere «errori ed omissioni» (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98), fattispecie ben distinta, secondo le Entrate, dal «mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione».
In sostanza, secondo le Entrate, il mancato esercizio dell’opzione per il consolidato, non sarebbe riconducibile a un “errore”, ma piuttosto ad un “ripensamento”, pertanto non rettificabile attraverso una dichiarazione integrativa. Tale conclusione conferma quanto già chiarito con la risoluzione 325/E del 2002 in materia di rateizzazione delle plusvalenze, mentre va ricordato che la circolare 4/E/2010 aveva riconosciuto la possibilità di presentare dichiarazione integrativa per perfezionare l’opzione per il riallineamento dei valori contabili e fiscali (Dl 185/2008).
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 82/2019