Controlli e liti

La residenza «decide» il concessionario

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di Laura Ambrosi

Anche ai fini della riscossione l’individuazione del concessionario competente segue la residenza del contribuente: valgono, infatti, le regole generali sulla competenza territoriale la cui violazione comporta l’illegittimità del provvedimento emesso. A chiarire questo importante principio è la sentenza 8049/2017 della Cassazione depositata ieri.

Una contribuenteha impugnato dinanzi al giudice tributario l’iscrizione del fermo amministrativo della propria autovettura , eseguito per mancato pagamento di quattro cartelle. In particolare, lamentava l’omessa notifica degli atti prodromici, oltre l’incompetenza territoriale del concessionario.

Entrambi i giudici di merito, accoglievano il gravame ritenendo che il provvedimento fosse stato emesso da un ufficio territorialmente incompetente.

Equitalia così ha presentato ricorso per cassazione eccependo, tra i diversi motivi, un’errata interpretazione della norma. Con l’affidamento del servizio di riscossione su tutto il territorio nazionale ad un’unica società, infatti, secondo la tesi erariale, era venuta meno la distinzione per ambiti territoriali dei soggetti concessionari, nei casi in cui la riscossione fosse avviata da una direzione provinciale diversa dal luogo di residenza del contribuente.

La Suprema corte, confermando la decisione di appello, ha innanzitutto rilevato che la riscossione dei tributi è stata oggetto di numerosi interventi normativi. Nell’ultimo, in ordine cronologico, è stata prevista una organizzazione articolata di Riscossione Spa (successivamente Equitalia spa) per esercitare l’attività attraverso le ex società concessionarie del servizio.

Le modifiche, però, non hanno interessato le regole sulla competenza territoriale degli uffici distrettuali, disciplinate dall’articolo 31 del Dpr 600/1973. Secondo tale norma, la citata competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata.

L’articolo 12 del decreto sulla riscossione (Dpr 602/1972) prevede che l’ufficio accertatore formi ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano ed il successivo articolo 24 dello stesso decreto, dispone che l’ufficio consegni il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce.

Secondo i giudici di legittimità, quindi, occorreva far riferimento al domicilio fiscale della contribuente.

Nel caso di fermo, l’atto di fermo era stato emesso da un concessionario di una provincia diversa rispetto a quella del domicilio fiscale, con la conseguenza che era stato emanato da un soggetto carente di competenza territoriale.

Nonostante la pronuncia riguardi una misura cautelare, è verosimilmente sensibile anche ad altre ipotesi che attengono i rapporti tra ente impositore e agente della riscossione.

Potrebbero così rientrare le varie casistiche che si verificano allorchè non vi è coincidenza territoriale tra l’ufficio creditore ed il concessionario. È il caso, ad esempio, dei cambi di residenza, delle imposte di registro per le quali l’ufficio che emette il provvedimento è individuato in base alla registrazione dell’atto, mentre secondo la pronuncia l’agente della riscossione dovrebbe comunque essere individuato in base al luogo di residenza dei contribuenti.

Cassazione, sentenza 8049/2017

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