Controlli e liti

La richiesta di concordato non blocca l’omesso versamento Iva

di Laura Ambrosi

Commette il reato di omesso versamento Iva anche chi, prima della scadenza prevista per il pagamento, presenta un concordato in bianco omologato solo dopo la scadenza. Si tratta infatti di un delitto istantaneo per il quale è sufficiente la consapevolezza di non versare le somme dovute entro i previsti termini. A confermare questa rigorosa interpretazione della fattispecie delittuosa è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 13744/2018 depositata ieri.

Il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato di una società venivano assolti dal Tribunale dal reato di omesso versamento Iva. In particolare, i due imputati non avevano pagato l’imposta entro la scadenza dell’acconto dell’anno successivo, ossia il 27 dicembre, perché nel precedente mese di ottobre avevano presentato domanda di concordato in bianco. Il Tribunale penale rilevava così che entrambi gli amministratori fino all’omologa, intervenuta solo nel successivo mese di gennaio, non potevano effettuare qualsivoglia pagamento, compreso il versamento delle imposte, poiché altrimenti avrebbero violato il principio della par condicio creditorum. Mancava quindi, l’elemento soggettivo del reato.

Il Procuratore generale ricorreva in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha innanzitutto rilevato che secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, in tema di omesso versamento Iva, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non esclude il reato (sentenze 12912/2016 e 44283/2013). La Cassazione ha infatti ribadito che si tratta di un reato istantaneo che si perfeziona se alla scadenza non viene effettuato il pagamento del dovuto.

Per la sussistenza dell’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente per non versare. In altre parole, la semplice presentazione della richiesta di concordato non esclude l’obbligo di versamento dell’Iva alla prevista scadenza penalmente rilevante.

Solo la successiva omologa, secondo l’ormai consolidato orientamento di legittimità, rende non punibile la condotta omissiva. Ciò in quanto, il concordato non è una manifestazione di autonomia negoziale, ma un istituto prevalentemente pubblicistico. In caso contrario, infatti, si consentirebbe al giudice penale di sanzionare il soggetto che ha eseguito un accordo omologato (Cassazione, 15853/2015).

La decisione conferma così tale rigoroso orientamento con la conseguenza che l’imprenditore in difficoltà finanziaria per evitare la commissione del reato dovrebbe presentare tempestivamente la domanda di concordato sperando in un’omologa antecedente alla scadenza penalmente rilevante di fine dicembre.

Cassazione, sentenza 13744/2018

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