Controlli e liti

La riforma rafforza l’autotutela sugli atti sbagliati del Fisco

Sarà possibile impugnare gli atti definitivi sia nel diniego espresso che in quello conseguente al silenzio se ci sono errori manifesti

di Raffaele Rizzardi

Le possibili innovazioni allo Statuto dei diritti del contribuente, oggetto del disegno di legge delega, sono state tra gli argomenti trattati al convegno organizzato a Roma dal Gruppo 24ore.

Già all’epoca dell’adozione dello Statuto, con la legge 212 del 2000, si era discusso sulla opportunità o meno di introdurre nella Costituzione i principi fondamentali a tutela del contribuente, in attuazione degli articoli della carta fondamentale, che si occupano di uguaglianza tra i cittadini, del principio di legalità del prelievo tributario, della capacità contributiva e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.

La legge 212 è stata portata sette volte all’esame della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili i quesiti dei giudici remittenti, per motivi procedurali o per la non rilevanza ai fini della decisione del giudizio sottostante.

La natura di legge ordinaria

La natura di legge ordinaria dello Statuto ha però più volte consentito di derogare con una legge successiva al principio relativo alle modifiche dei tributi periodici, che dovrebbero operare solo dall’anno seguente. A questo punto viene da chiedersi se una norma del genere abbia ragione o meno di esistere, non potendo essere costituzionalizzata in quanto legherebbe troppo le mani al legislatore.

Anche prima dello Statuto gli atti dell’amministrazione finanziaria sono disciplinati dalle regole generali del procedimento amministrativo, cioè dalla legge 241 del 1990, richiamata nella relazione al disegno di legge delega.

L’obbligo di motivazione e l’autotutela

In questo contesto si prevede di rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti, con la generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità.

Tra i tanti principi della delega è di notevole rilievo quello dell’autotutela, che sarà estesa anche agli atti divenuti definitivi, in presenza di errori manifesti. Al comportamento degli uffici relativo all’autotutela viene di fatto attribuita la qualifica di provvedimento, impugnabile sia nel diniego espresso che in quello conseguente al silenzio.

La riduzione degli interpelli

La proposta di delega detta anche regole significative per gli interpelli, ribadendo alcuni elementi già presenti nell’articolo 11 dello Statuto, riscritto dal Dlgs 156 del 2015. Tra questi la riferibilità di ciascuna risposta al singolo contribuente che ha formulato l’interpello, riservando ad atti generali, come le circolari, la pubblicazione delle regole che consentano di rispondere ad una pluralità di contribuenti, che hanno problemi e dubbi analoghi.

In una prospettiva di trasparenza, l’agenzia delle Entrate ha invece iniziato a pubblicare le singole risposte della direzione centrale, arrivando al notevole numero di 3mila nel periodo dal 2019 alla fine dello scorso mese di aprile. Per non parlare delle 18mila risposte fornite dalle direzioni regionali e non pubblicate.

L’obiettivo è quello di aumentare la certezza del diritto, riducendo il ricorso agli interpelli.

La delega prevede due strade:

• servizi di interlocuzione rapida, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

• onerosità del ricorso all’interpello.

Sul primo punto esiste una procedura automatizzata nell’amministrazione finanziaria degli Stati Uniti, chiamata Ita (Interactive tax assistant) che può essere analizzata da chi dovrà sviluppare la nostra.

Per il secondo l’interpello dovrà essere accompagnato da un “contributo”, finalizzato alla specializzazione e formazione continua del personale. I due parametri di calcolo sono la tipologia del contribuente e il valore della questione.

L’attuazione di questa tariffa suscita qualche perplessità, specie per il secondo elemento, in quanto l’individuazione del valore della questione non è di facile attuazione. Ad esempio una società potrebbe presentare interpello per una operazione di riorganizzazione aziendale con un solo soggetto, quindi con un determinato valore. Se poi questa società deve attuare un’analoga operazione in futuro, magari per un’entità più rilevante, non dovrà certo riproporre l’interpello, perché la questione è già risolta.

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