La rilevanza snellisce i bilanci
Il bilancio di esercizio deve esporre le informazioni che hanno un effetto rilevante sul processo decisionale dei destinatari.
Il decreto legislativo 139/15 , nel recepire la direttiva 34/13, ha inserito nell'articolo 2423 del Codice civile il comma 4 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa. Si tratta dell'enunciazione del principio della “rilevanza” o “significatività” (o “materialità”), di fatto già presente nel nostro ordinamento e contenuto anche nel principio contabile Oic 11.
L’introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio presenti, in particolare, nell’articolo 2427 relativo al contenuto della nota integrativa, nonché del numero 12 dell’articolo 2426, chiaro esempio di applicazione del principio di rilevanza alla valutazione delle voci di bilancio.
La relazione al decreto precisa che il principio consente di migliorare l’informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un’eccessiva proliferazione delle informazioni, tale da non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze. Dall’altro lato consente di realizzare l’obiettivo di non far gravare sulle società oneri eccessivi rispetto ai benefici per i lettori dei bilanci. Inoltre, restando fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, l’applicazione di tale principio non comporta la perdita dei dati informativi preordinati alla formazione del bilancio.
La relazione, poi, rimanda ai principi contabili la declinazione pratica di tale principio, compresa la descrizione delle possibili casistiche.
L’Organismo italiano di contabilità (Oic), nell’aggiornamento dei principi contabili, ha esemplificato alcune casistiche relative al principio in questione.
Il principio di rilevanza, anche prima dell’aggiornamento, era già contenuto in alcuni principi contabili. Per esempio nell’Oic 13 (Rimanenze) con riferimento all’adozione dei costi standard e degli altri metodi alternativi a quelli previsti dal Codice civile: con l’aggiornamento i concetti sono stati rafforzati.
Infatti, il principio contabile contiene alcune precisazioni relative ai “metodi alternativi” che, in alcuni casi, è possibile utilizzare per la valutazione delle rimanenze in applicazione del comma 4 dell’articolo 2423 del Codice civile in tema di rilevanza: si tratta dei metodi del prezzo al dettaglio, dei costi standard e del valore costante applicato a materie prime, sussidiarie e di consumo.
Il documento precisa che le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze: questo non implica, al fine del giudizio di rilevanza, un calcolo parallelo dei beni fungibili utilizzando i metodi di valutazione Lifo, Fifo e costo medio ponderato come invece si poteva ricavare in base al testo precedente del principio.
In ogni caso l’utilizzo dei criteri alternativi non deve comportare differenze rilevanti ai fini valutativi rispetto ai metodi tradizionali.
Anche l’Oic 16, Immobilizzazioni materiali, richiama il principio di rilevanza per l’applicazione dell’aliquota di ammortamento ridotta alla metà nell’esercizio di acquisizione del cespite se la quota così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a giorni/mesi.
Sempre l’Oic 16 declina il principio in questione con riferimento all’iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali qualora siano regolarmente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali.
Altra applicazione del principio di rilevanza è contenuta nei principi contabili Oic 15, Oic 19 e Oic 20 con riferimento alla valutazione con il costo ammortizzato.
L’inserimento nell’articolo 2423 del Codice civile del principio generale della “rilevanza” potrebbe riflettersi anche su eventuali impugnative strumentali del bilancio, disincentivandole.