Controlli e liti

La rinuncia alla lite in Cassazione conviene solo se l’imponibile cala

La definizione prevista dalla legge di riforma della giustizia e del processo tributario (130/2022) resta vantaggiosa se le Entrate hanno perso in primo grado

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La definizione delle controversie pendenti con l’agenzia delle Entrate prevista dalla bozza del disegno di legge di Bilancio propone, forse per la prima volta, una nuova alternativa. Invece della consueta definizione, si può optare per: conciliazione agevolata in primo e secondo grado; rinuncia agevolata alla lite in Cassazione.

In entrambe le ipotesi, il vantaggio sostanziale dato dalle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo di legge. Da notare che si fa riferimento al «minimo» e non all’irrogato, per cui occorre verosimilmente considerare, in presenza di più sanzioni, il minimo derivante dal cumulo materiale delle varie penalità.

Il primo istituto è analogo a quello già vigente della conciliazione (articoli 48 e seguenti del Dlgs 546/1992), con la sola differenza del notevole taglio alle sanzioni. Per il contribuente, avrà un possibile interesse rispetto alla definizione della lite (con pagamento del 100%, 90%, 40% delle maggiori imposte) solo se l’ufficio riconoscerà una riduzione dell’imponibile. Per verificare la convenienza, occorrerà considerare la nuova maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte a 1/18. Il concreto ostacolo al nuovo istituto potrebbe essere l’effettiva disponibilità degli uffici ad abbattere gli imponibili, dato che senza alcuno sforzo potranno limitarsi a rappresentare al contribuente l’esistenza della definizione.

Il secondo istituto (rinuncia agevolata alla lite in Cassazione), ancorché il relativo comma dell’articolo 43 scritto nella bozza ponga qualche dubbio sul punto, dovrebbe comportare - come per la conciliazione nei gradi di merito - la possibilità di abbattere, in via transattiva, la pretesa impositiva (cui applicare poi sanzioni ridotte a 1/18 e interessi).

Ove non vi fossero margini di abbattimento sulle imposte pretese, l’istituto non avrebbe interesse: sarebbe sempre meno conveniente della definizione della lite (che prevede il pagamento di tutte le imposte, ma senza sanzioni e interessi).

La nuova definizione della lite deve poi coordinarsi con quella già vigente prevista dall’articolo 5 della legge 130/2022, che però pone limiti di soglia per accedervi. Sul punto la bozza si limita a consentirne la scelta rispetto all’ipotesi più favorevole. Ciò comporta sostanzialmente che:

in caso di soccombenza dell’ufficio nei due gradi di giudizio di merito, le due definizioni sono sovrapponibili, in quanto si pagherà sempre il 5% (anche se evidentemente quella della legge di Bilancio è più ampia, non prevedendo alcun limite al valore della causa fissato in 100.000 euro dalla definizione ex legge 130/2022);

in caso di soccombenza dell’ufficio nel solo secondo grado, sarà sempre più conveniente la nuova definizione, in quanto prevede il pagamento del 15% del valore della causa e non il 20% previsto dalla legge 130/2022 (ferma restando anche qui l’assenza di limiti nella nuova norma, fissati invece dalla legge 130/2022 in 50.000 euro);

in caso di soccombenza dell’ufficio in primo e non in secondo grado, converrà optare per la definizione della legge 130/2022 (pagamento 20% in luogo del 100% se il valore della causa lo consente, cioè sta entro i 50.000 euro);

in caso di soccombenza del contribuente in entrambi i gradi, l’unica opzione è la nuova definizione (pagamento 100% delle maggiori imposte), in quanto la definizione ex legge 130/2022 non prevede una simile possibilità.

Vi è poi da comprendere il rapporto tra i nuovi istituti definitori e il riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo, senza imposte, interessi e sanzioni ex articolo5 del Dl 146/2021. Se, come appare plausibile, le controversie relative a tale credito potranno beneficiare delle nuove norme (l’esclusione fa riferimento soltanto al recupero degli aiuti di Stato), di certo sarà più conveniente il riversamento allorchè non vi sia ancora una lite tributaria pendente. In caso invece di presentazione di ricorso o di ultima sentenza di primo o di secondo grado favorevole al contribuente, sarebbe più conveniente la nuova definizione (90%, 40%, 15% in luogo del 100%). È da tener presente però che, le nuove definizioni, a differenza del riversamento, non garantiscono la non punibilità ai fini penali

Così, in casi penalmente rilevanti e con opzione per la definizione della lite, ci sarà da ricorrere, se ce ne sono i presupposti, alla non punibilità prevista dal Dlgs 74/2000 per i reati di indebita compensazione (ma solo di crediti non spettanti) in presenza di estinzione del debito tributario.

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