La risoluzione dell’accordo non vanifica la nota di variazione
L’emissione della nota di variazione in aumento per la medesima operazione, è prevista solo nelle ipotesi di successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo
La risoluzione dell’accordo di ristrutturazione del debito non fa venir meno la correttezza dell’originaria nota di credito emessa per tempo e non obbliga il prestatore all’emissione di una nota di variazione in aumento per ripristinare il credito originario.
Questi i chiarimenti resi dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 359 del 23 giugno, con cui torna sul tema molto dibattuto e di assoluto interesse per gli operatori, relativo all’emissione delle note di variazione in caso di assoggettamento del debitore alle procedure concorsuali.
Il caso
In particolare, nel caso prospettato all’amministrazione, l’omesso pagamento da parte del cessionario/committente, viene acclarato tramite un piano di risanamento che viene dallo stesso comprovato e viene attestato da un professionista, con la successiva pubblicazione nel registro delle imprese. A seguito di questa pubblicazione, il cedente/prestatore ha la possibilità di effettuare la variazione in diminuzione «dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato», come previsto dall’articolo 26, comma 3-bis del decreto Iva. L’obbligazione iniziale, quindi, è inadempiuta e l’eventuale risoluzione dell’accordo raggiunto in base al piano non muta tale aspetto.
La soluzione delle Entrate
Per questo motivo, nonostante il piano non sia ottemperato e vi sia la possibilità di ricorrere a diverse procedure concorsuali ovvero a procedure esecutive, resta ferma la correttezza della emissione dell’originaria nota di variazione in diminuzione, senza necessità di effettuare ulteriori rettifiche. Ricorda in fatti l’agenzia delle Entrate che il comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto Iva, prevede che «nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis», e quindi successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, «il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1», ossia l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento. Pertanto, se l’emissione della nota di variazione da parte del cedente/prestatore è correttamente avvenuta entro i termini previsti dalla norma, l'Agenzia chiarisce che considerando che nelle ipotesi di piani attestati pubblicati nel registro delle imprese emerge la volontà del legislatore di non costringere i cedenti/prestatori che si siano avvalsi della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, la successiva emissione della nota di variazione in aumento per la medesima operazione, è prevista solo nelle ipotesi di successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo. Fattispecie che nel caso oggetto di interpello non è avvenuta.