La rottamazione-bis «incrocia» i termini di versamento delle imposte
Commistione di scadenze per i non titolari di partita Iva debitori sia dell’agenzia delle Entrate che dell’agenzia Entrate e Riscossione. Per questi soggetti infatti il calendario fiscale è particolarmente fitto di appuntamenti, con coincidenze di date delle due tipologie di rateazione (sia con riguardo alle imposte correnti, sia con riguardo alle imposte di anni precedenti, non pagate, iscritte a ruolo e di seguito rottamabili) che potrebbero avere effetti sulla liquidità disponibile.
Vediamo nel dettaglio. Chi, tra i non titolari di partita Iva, optasse per rateizzare il debito Irpef di 6 rate si troverebbe a rispettare il seguente calendario:
1ª rata: versamento entro il 24 luglio 2018 oppure entro il 20 agosto 2018 con una maggiorazione dello 0,40% ;
2ª rata: versamento entro il 31 luglio 2018 con interessi dello 0,31% oppure entro il 31 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40% e interessi dello 0,11%;
3ª rata: versamento entro il 31 agosto 2018 con interessi dello 0,64% oppure entro il 1° ottobre 2018 con maggiorazione dello 0,40% e interessi dello 0,44%;
4ª rata: versamento entro il 1° ottobre 2018 con interessi dello 0,97% oppure entro il 31 ottobre 2018 con maggiorazione dello 0,40% e interessi dello 0,77%;
5ª rata: versamento entro il 31 ottobre 2018 con interessi dell’1,30% oppure entro il 30 novembre 2018 con maggiorazione dello 0,40% e interessi dell’1,10%;
6ª rata: versamento entro il 30 novembre 2018 con interessi dell’1,63%.
Le scadenze per i contribuenti che entro il 15 maggio 2018 manifestano all’agente della riscossione la propria volontà di avvalersi della rottamazione bis, ex art. 1, commi 4 e ss. del Dl 148/2017, vanno distinte a seconda dei carichi da rottamare.
Occorre, tuttavia, operare una distinzione tra:
a) i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
b) i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi di cui al punto a), il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali, entro il 31 luglio 2018 e, l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
Con riguardo, invece, a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per i carichi di cui al punto b), occorre ulteriormente distinguere coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, che dovranno obbligatoriamente saldare le rate mediante versamento dell’importo residuo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018 per poter accedere al beneficio della rottamazione, pena la non ammissione.
Sia per i morosi regolarizzati che per i nuovi debitori con riferimento ai carichi sub b), quindi, il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate.
Più precisamente:
• l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
• il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Per approfondimenti: