Controlli e liti

La rottamazione delle cartelle può bloccare i nuovi pignoramenti oltre i 120mila euro

di Rosanna Acierno

L’adesione alla rottamazione delle cartelle può aiutare il contribuente a sterilizzare le nuove regole sui pignoramenti immobiliari introdotte dalla manovrina. Il provvedimento varato martedì in Cdm potrebbe facilitare, in molti casi, le espropriazioni da parte dell’agente della riscossione. Il limite dei 120mila euro per non procedere alla procedura esecutiva andrà, infatti, calcolato sul complesso dei beni immobili differenti rispetto all’abitazione principale.

Ma facciamo un passo indietro. La mera presentazione dell’istanza di rottamazione, pur lasciando inalterate le misure cautelari e/o esecutive già avviate da Equitalia, inibisce l’avvio di quelle nuove. Ove però la definizione agevolata dei carichi non dovesse perfezionarsi, a causa del mancato o tardivo versamento dell’unica rata o anche di quelle successive, l’agente della riscossione, nel richiedere il pagamento del debito originario (al lordo delle sanzioni, degli interessi di mora e dei relativi aggi dovuti su tali somme) potrebbe, in caso di inadempienza da parte del debitore, procedere, a propria discrezione, con l’avvio di misure cautelari, quali l’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo, e/o esecutive, quali il pignoramento anche immobiliare.

Con riferimento a quest’ultima misura, si ricorda che, ad oggi, fermo restando il diritto di intervento in procedure espropriative intentate da terzi, quali, ad esempio, gli istituti di credito, non è possibile per Equitalia procedere con l’espropriazione di immobili diversi dall’abitazione principale se il debito complessivo non supera i 120mila euro.

Inoltre, laddove le somme complessivamente dovute superino tale limite di 120mila euro, Equitalia comunque non può procedere con il pignoramento immobiliare qualora il debitore sia proprietario di un unico immobile, adibito ad uso abitativo e in cui vi risieda anagraficamente. L’esclusione non si applica alle abitazioni di lusso, ville e castelli. Questo vuol dire che, generalmente, possono essere oggetto di espropriazione da parte dell’agente della riscossione soltanto le abitazioni diverse dalla prima casa, a condizione che il debito complessivo sia superiore a 120mila euro. Inoltre, per poter procedere ad espropriazione è necessario che l’agente della riscossione abbia iscritto ipoteca e che siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Se invece sarà confermato, il testo del decreto legge di prossima emanazione, modificando l’articolo 76 del Dpr 602/73 , dovrebbe facilitare il pignoramento immobiliare di abitazioni diverse dalla prima casa. Contrariamente a quanto accade ora ove, per legge, si procede con l’espropriazione solo qualora il valore catastale del singolo immobile da espropriare supera il limite di 120mila euro, si considererà il valore catastale complessivo di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e quindi, per esempio, se c’è un immobile di 50mila euro di valore catastale e altri quattro di 20mila ciascuno il pignoramento sarà possibile.

Di conseguenza, l’accesso alla rottamazione potrà limitare anche questa nuova norma per tutti i pignoramenti non ancora avviati.

Più in generale, invece, nulla cambia per l’ipoteca che, lo si ricorda, può essere iscritta se il credito per il quale si procede è almeno pari a 20mila euro, a prescindere dal fatto che l’immobile sia adibito ad unica abitazione principale del debitore).

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