La rottamazione dei ruoli supera l’esame della Corte costituzionale
È legittima la disciplina della rottamazione dei ruoli perché è giustificata dal complesso disegno di riforma della riscossione coattiva tramite ruolo, attuato con la soppressione di Equitalia. Per questa ragione, non si determina né una lesione delle prerogative delle Regioni, in tema di tributi propri né una disparità di trattamento rispetto alle previsioni in materia di ingiunzione fiscale, secondo le quali la definizione agevolata rappresenta una mera facoltà dell’ente impositore.
Con la sentenza n. 29 depositata ieri, la Consulta ha quindi, almeno ad un primo esame, ritenuto conforme a Costituzione la normativa fissata dagli articoli 6 e 6-ter del Dl 193/2016.
La questione era stata sollevata dalla Regione Toscana sotto una pluralità di profili. In primo luogo, era stato evidenziato che la definizione agevolata include la totalità delle entrate affidate all’agente della riscossione, inclusi i tributi propri delle Regioni. Ciò, a detta della ricorrente, avrebbe comportato la violazione della riserva di competenza in materia di tributi propri. La disciplina in oggetto, inoltre, è stata impugnata sotto l’aspetto dell’incidenza sostanziale sull’autonomia finanziaria dell’ente, in ragione dell’asserito pregiudizio arrecato alle casse regionali.
La Regione Toscana ha altresì impugnato il sopra citato articolo 6-ter del Dl 193/16, nella parte in cui rimette alle decisioni degli enti territoriali che si fossero avvalsi dell’ingiunzione la scelta di adottare la normativa sulla rottamazione. Ciò rivelerebbe una irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai medesimi enti impositori che si sono avvalsi di Equitalia.
La Corte costituzionale ha rigettato le eccezioni, facendo leva sulla peculiarità della definizione agevolata. In buona sostanza, lo scopo preminente della sanatoria sarebbe quello di evitare che l’ente subentrante a Equitalia (Agenzia delle Entrate – Riscossione) si trovi a gestire un pesante arretrato di carichi pendenti. Alla luce di tale obiettivo, si giustifica dunque l’intervento del legislatore statale in materia di entrate regionali. D’altro canto, osserva ancora la Consulta, la Regione ricorrente non avrebbe dimostrato il calo di gettito determinato dalla novella, ancor più se si considera che, secondo le stime statali, la stessa dovrebbe produrre un incremento di entrate.
Per queste stesse ragioni è legittima la disciplina in materia di ingiunzioni di pagamento, atteso che, per tale strumento, non si poneva il medesimo obiettivo di riforma di sistema.
Corte costituzionale, sentenza 29/2018