La rottamazione-ter riapre le porte a chi ha già tentato
Allungamento a cinque anni del termine per il pagamento dei debiti verso agenzia delle Entrate riscossione (Ader) e “ripescaggio” dei debitori che non sono riusciti a far fronte ai pagamenti della prima procedura di rottamazione. La terza versione della definizione delle cartelle che traspare dalla prime bozze non ufficiali, soggette come tali a profonde variazioni, contiene novità piuttosto interessati per i debitori. L’innovazione di maggior spessore riguarda per l’appunto l’allungamento dei termini per il pagamento delle somme dovute. In particolare, mentre nelle precedenti procedure le scadenze arrivavano, a seconda dei casi, a sei mesi circa (Dl 148/2017) e a un anno (Dl 193/2016, con l’80% da pagare però entro la fine del 2017), si sta ora valutando di estendere il piano dei versamenti a cinque anni, con due rate annuali in scadenza a luglio e a novembre. Sotto il profilo oggettivo, la sanatoria dovrebbe includere tutti i carichi affidati dal 2000 al 2017. Viene quindi “imbarcato” anche l’ultimo trimestre dell’anno scorso.
Gli abbattimenti restano quelli noti: sono infatti azzerati sanzioni e interessi di mora. Identiche anche le esclusioni che riguardano tra l’altro l’Iva all’importazione e le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive. Inoltre con la sola presentazione della domanda si sospendano tutte le procedure esecutive in corso, tranne quelle giunte al primo incanto con esito positivo.
La bozza si pone inoltre il problema di riequilibrare la posizione dei debitori che hanno fatto domanda di definizione agevolata quando la tempistica era molto più stringente. Si delinea quindi la possibilità di una riammissione incondizionata alla rottamazione dei contribuenti che sono decaduti dalla prima sanatoria (Dl 193/2016). Con riferimento invece ai soggetti interessati dalla seconda procedura (Dl 148/2017) si ipotizza l’obbligo di pagare tutte le somme dovute sino alla fine di ottobre, in un’unica soluzione, entro la fine di novembre. Tale rimessione in termini costituisce peraltro la condizione di accesso alla rateazione in 5 anni degli importi che residuano ulteriormente. Se il debitore non paga il dovuto entro il prossimo mese di novembre non può beneficiare di tale allungamento di scadenze. In caso di contenzioso in corso, la definizione in itinere appare più precisa. L’estinzione del giudizio consegue, infatti, solo al perfezionamento della definizione e non già alla mera presentazione della domanda. La decadenza dalla procedura mutua le regole pregresse. Si prevede infatti che il mancato o ritardato pagamento, anche di un solo giorno, determina la perdita di tutti i benefici di legge, con l’ulteriore penalizzazione che le somme residue non possono essere più rateizzate. Si formalizza altresì che tra le modalità di estinzione dei debiti vi è la compensazione con i crediti verso la Pa per appalti, somministrazioni e forniture.
Come in precedenza, il debitore conosce l’importo esatto da pagare solo a seguito della ricezione della comunicazione dell’Ader. Con la presentazione della domanda sono infine sospese tutte le dilazioni in essere, fino alla scadenza della prima rata della rottamazione.