Controlli e liti

La sanatoria sui Pvc richiede l’accettazione «integrale»

di Rosanna Acierno


La pace fiscale sui processi verbali di constatazione (Pvc) richiede l’accettazione integrale degli importi richiesti dal Fisco. È quanto prevede l’ultima versione della bozza di decreto fiscale, atteso lunedì in Consiglio dei ministri. Viene, infatti, prevista la possibilità di definire il contenuto integrale dei Pvc redatti dalla Guardia di Finanza o dall’agenzia delle Entrate e consegnati ai contribuenti verificati entro il 30 settembre 2018 (su questa e sulle altre date della procedura sarà, però, opportuno attendere il testo del decreto pubblicato in «Gazzetta Ufficiale»).

La definizione dovrebbe avvenire con la presentazione entro il 31 maggio 2019 di una dichiarazione integrativa che riporti, per ciascun anno di imposta verificato e ancora accertabile, i maggiori imponibili contestati e il pagamento entro lo stesso termine delle sole imposte autoliquidate, senza sanzioni e interessi. Tutto questo anche qualora la dichiarazione originaria non sia stata mai presentata e a condizione che la definizione riguardi tutti i rilievi contenuti nel Pvc.

A ben guardare, si tratta di una vera e propria riapertura (seppur limitata nel tempo) della vecchia adesione ai Pvc, originariamente prevista dall’articolo 5-bis del Dlgs 218/1997 e poi abrogata dalla legge 190/2014 a decorrere dai verbali consegnati dal 1° gennaio 2016 in avanti a seguito della introduzione del ravvedimento «lungo».

Le valutazioni di convenienza
Qualora fosse confermata questa possibilità, i contribuenti che hanno ricevuto un Pvc entro il 30 settembre 2018 (si tratta sempre della data indicata nell’ultima bozza del decreto e quindi vale la considerazione precedente sull’opportunità di attendere il testo che entrerà in vigore) e che dovessero riconoscere (in tutto o in parte i rilievi contestati) saranno comunque chiamati a fare delle opportune valutazioni e dei veri e propri calcoli di convenienza prima di decidere se prestare adesione integrale al contenuto del verbale o optare per il ravvedimento operoso.

Un aspetto da tenere in considerazione consiste nel fatto che, se usufruisce del ravvedimento operoso (possibile anche dopo la notifica del Pvc e fino all’emissione dell’atto impositivo con riduzione a 1/5 delle sanzioni minime previste), il contribuente decide, in maniera autonoma quante e quali violazioni rilevate dai verificatori regolarizzare, mentre se aderisce alla definizione agevolata ora prevista, dovrà necessariamente pagare integralmente le maggiori imposte risultanti da tutti i rilievi. Tale scelta non è possibile laddove il contribuente abbia, per l’anno oggetto di verifica, omesso di presentare la dichiarazione. In tal caso, è inibita la possibilità di ravvedimento operoso e, dunque, potrebbe essere opportuno aderire alla definizione agevolata del Pvc.

L’ulteriore considerazione da fare (e non è certamente trascurabile) è che ai fini della definizione integrale dei Pvc non potranno essere utilizzati eventuali crediti di imposta. È infatti espressamente previsto che, ai fini della definizione, i pagamenti delle imposte dovute, così come risultanti dal verbale di constatazione, dovranno essere effettuati attraverso versamenti, in un’unica soluzione o in maniera dilazionata. In quest’ultimo caso, i versamenti potranno essere effettuati, al massimo, in 5 rate trimestrali o 10 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di errori sarà comunque possibile correggere i carenti versamenti mediante il ravvedimento.

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