Controlli e liti

La sanatoria ricerca e sviluppo richiede più tempo per le scelte

Adesione senza certezze: l’ammissibilità non è immediatamente definitiva; non è tutelato l’affidamento per le interpretazioni diventate più restrittive

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Lunedì 31 ottobre – a meno di ulteriori rinvii che potrebbe disporre il prossimo Governo –scade il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria 2015-2019 sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, in base all’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/2021 e successive modifiche, con il riversamento del credito d’imposta già utilizzato, senza sanzioni e interessi.

Restano incerti diversi aspetti che non consentono alle imprese ed ai consulenti di esprimere un giudizio ponderato sull’opportunità di aderire o meno alla sanatoria, anche a motivo della mancanza di criteri interpretativi univoci che consentano di riporre ragionevole affidamento sulla possibilità che la procedura di riversamento si concluda senza contestazioni da parte delle Autorità preposte alle relative verifiche.

Ad oggi le imprese stanno quindi valutando “al buio” i vantaggi e i rischi della sanatoria, tenuto conto delle attività di controllo previste con la circolare 21/E del 20 giugno 2022, delle interazioni con il contenzioso e con la disciplina penalistica e delle lettere di compliance inviate negli scorsi mesi dall’agenzia delle Entrate.

Tra i punti critici si segnala:

O la situazione delle imprese nei cui confronti erano in corso controlli al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021;

O la posizione delle imprese nei cui confronti i controlli si siano chiusi dopo il 22 ottobre 2021;

O i possibili effetti ai fini penali, comunque collegati alla valutazione circa il corretto perfezionamento della procedura di riversamento;

O l’ammissibilità alla definizione agevolata, che quindi non è immediatamente definitiva;

O la mancanza di tutela dell’affidamento dell’impresa che, illo tempore, si era basata sull’interpretazione vigente poi modificata in senso restrittivo.

Altro aspetto critico, il contenuto della “dichiarazione analitica” del modello di istanza, parte liberamente editabile, in cui dovranno essere indicati la/le ragioni alla base della rideterminazione del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo e del conseguente indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito. Si ricorda che la sanatoria potrà:

O avvenire anche parzialmente su singoli progetti o sottoprogetti, ritenuti non più ammissibili alla luce di interpretazioni sopravvenute;

O avere effetti sul riconteggio della media triennale 2012-2014, che potrebbe anche essere parzialmente favorevole al contribuente, laddove vi siano progetti pluriennali iniziati prima del 2015.

Come indicato nelle istruzioni al modello, in tale «dichiarazione analitica» vanno fornite le informazioni e gli elementi in relazione alle specifiche attività ed alle spese ammissibili, ai fini del riscontro dei dati presenti nel riquadro «Spese agevolabili rideterminate», o comunque qualsiasi altra informazione utile ai fini della gestione della domanda e del perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo.

È inoltre ragionevole ritenere che i consigli di amministrazione delle imprese potenzialmente interessate alla sanatoria, anche solo per avere ricevuto la lettera di compliance dell’agenzia delle Entrate o una richiesta documentale ancora in corso di esame, possano avere deliberato un ulteriore approfondimento del fascicolo ricerca e sviluppo con un apposito incarico a consulenti tecnici rientranti nell’albo dei soggetti certificatori tenuto dal ministero dello Sviluppo economico (in attesa della definitività del decreto attuativo), diversi dagli originari estensori. Si può anche pensare a un’estensione della certificazione ex articolo 23 del Dl 73/2022, ai periodi d’imposta sanabili 2015-2019 (oggi vale solo dal 2020 in poi), da inserire in sede di conversione del Dl 144/2022, che toglierebbe inutili contenziosi.

Per consentire quindi alle imprese di effettuare le analisi necessarie per valutare l’eventuale adesione alla sanatoria, si ribadisce la necessità di una “circolare di sistema”, in grado di fungere da criterio orientativo e di soft law per gli operatori e che possa idealmente unire in un “filo rosso interpretativo”:

O la sanatoria 2015-2019 sul credito d’imposta ricerca e sviluppo,

O i crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design applicati dal 2020 in avanti (legge 160/2019, articolo 1, commi 200-203);

O la nuova certificazione da parte di esperti inseriti in apposito albo attestante l’ammissibilità al beneficio degli investimenti effettuati o da effettuare (articolo 23, comma 2-5 del Dl 73/2022 convertito), con le correlate linee guida del Mise attese entro la fine di dicembre 2022, come si legge dalla bozza di decreto attuativo.

In considerazione della presumibile complessità della “circolare di sistema”, che si ritiene debba essere opportunamente preceduta da una consultazione pubblica, sarebbe necessaria un’ampia proroga della scadenza del 31 ottobre, con la connessa moratoria dei controlli, come richiesto da più parti, non essendo sufficiente una dilazione al 30 novembre 2022.

IL CALENDARIO ATTUALE

31 OTTOBRE 2022

Va inviata la richiesta alle Entrate per aderire al riversamento spontaneo, indicando tra l’altro il periodo o i periodi per cui è maturato il credito e gli importi

16 DICEMBRE 2022

La prima o unica rata per il riversamento spontaneo: nel caso in cui il contribuente sia stato già raggiunto da un atto di recupero non definitivo si versa in un’unica soluzione

16 DICEMBRE 2023

La seconda scadenza per il riversamento per chi ha optato per la soluzione rateale

16 DICEMBRE 2024

La terza e ultima scadenza per il riversamento per il contribuente che ha optato per la soluzione rateale

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale

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