La sanzione per l’omesso versamento del bollo resta «piena» nel 2019
Scade lunedì prossimo il pagamento dell’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche, con operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro, relativamente al terzo trimestre 2019 e l’omesso versamento di questa imposta rischia di costare caro ai contribuenti, considerando che la bozza del decreto fiscale in discussione al Governo prevede di posticipare al 2020 la riduzione delle sanzioni dal 100% al 30%, che era stata introdotta dal decreto crescita 2019.
Scadenze
Il pagamento dell’imposta di bollo da 2 euro, dovuta sulle fatture elettroniche, sia se in formato xml inviate tramite il Sdi, sia se inviate in pdf via e-mail, emesse dal 1° gennaio 2019, in generale con operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro, deve avvenire entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre in cui sono rispettivamente emesse, se in pdf, o «correttamente elaborate e non scartate» dallo Sdi, per le quali lo Sdi «ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento», se in xml (circolare 17 giugno 2019, n. 14, paragrafo 5). Quindi, considerando le festività, il pagamento andava effettuato entro il 23 aprile 2019 per le fatture del primo trimestre 2019 (il 20 aprile 2019 era un sabato e il 22 era Pasquetta) e il 22 luglio 2019 per quelle del secondo trimestre, mentre scadrà il 21 ottobre 2019 per il terzo trimestre 2019 e il 20 gennaio 2020 per il quarto. Per le e-fatture emesse nel 2018, invece, il pagamento doveva essere effettuato in un’unica soluzione annuale entro il 23 aprile 2019.
I codici tributo da utilizzare nell’F24, per i 4 trimestri dell’anno, sono rispettivamente 2521, 2522, 2523 e 2524 ( risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E ) e nel campo anno va indicato «2019».
Sito delle Entrate
Solo per le fatture elettroniche in formato xml inviate tramite lo Sdi (quindi, non per quelle in pdf spedite via e-mail), nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate (Fatture e corrispettivi di Fisconline o Entratel) è possibile ottenere il calcolo dell’imposta di bollo da 2 euro che è stata applicata nelle fatture emesse nel trimestre, per operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro.
Dal sito, poi, è possibile prelevare il modello F24 già compilato o, in alternativa, è possibile anche effettuare direttamente il pagamento, inserendo il proprio Iban bancario o postale.
In particolare, viene riportato il numero dei bolli che sono stati inseriti nelle fatture elettroniche ricevute dallo Sdi, tramite la compilazione dei campi «BolloVirtuale» e «ImportoBollo», ma i contribuenti devono comunque verificare gli importi proposti e provvedere a integrarli manualmente nel sito dell’Agenzia (ad esempio, nelle ipotesi consentite di fatture elettroniche da sottoporre ad imposta di bollo emesse extra Sdi, di cui l’Amministrazione finanziaria non è a conoscenza e di cui, conseguentemente, non può aver tenuto conto).
Nella fattura elettronica, la dicitura assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014 va riportata in uno dei campi liberi, come l’elemento Causale del macroblocco «Dati Generali» ovvero AltriDatiGestionali del macroblocco «DatiBeniServizi».
Per il 2018, pagamento annuale
A differenza dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche emesse nel 2018, per le quali il pagamento doveva avvenire annualmente (entro il 30 aprile o il 29 aprile per gli anni bisestili, con codice tributo dell’F24 2501), per i bolli relativi alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, quindi, il pagamento dell’imposta avviene per ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Oltre a questa accelerazione della frequenza delle scadenze dei pagamenti (da annuale a trimestrale), va anche ricordato che il perimetro delle fatture da assoggettare a questa imposta di bollo da 2 euro non è facilmente automatizzabile dai software di fatturazione, in quanto non tutte le fatture con operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro sono assoggettate al bollo. Ad esempio, sono esentate le fatture per le esportazioni e le cessioni Ue, anche se non imponibili (circolare 24 gennaio 1997, n. 14/E), mentre l’imposta di bollo è dovuta per le fatture con importi esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o esclusi (articolo 15, Dpr 633/1972) da Iva, superiori a 77,47 euro.
Considerando la sproporzione tra il notevole impegno per la predisposizione delle fatture elettroniche e per il calcolo trimestrale (e non annuale) dell’imposta di bollo, rispetto al basso gettito di questa imposta, si auspica l’abrogazione della stessa.
Registi contabili
Il versamento annuale, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30 aprile o il 29 aprile per gli anni bisestili), con il codice tributo 2501, è rimasto applicabile per il pagamento dell’imposta di bollo sui libri e registri tenuti con modalità informatica, utilizzati durante l’anno (bollo di 16 euro, nel primo caso ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, DM 17 giugno 2014, nel secondo ogni 100 pagine o frazioni, ai sensi dell’articolo 16, parte prima della tariffa allegata al dpr n. 642/1972).
Fatture cartacee
Per le fatture cartacee (emesse, ad esempio, dai minimi e dai forfettari ovvero ai soggetti non residenti), invece, il pagamento dell’imposta di bollo da 2 euro può avvenire, alternativamente in questi due modi:
● con contrassegno telematico da apporre nel documento cartaceo, assoggettato a bollo, da consegnare al cliente (con indicata, nella copia che resta all’emittente, la dicitura imposta di bollo assolta sull’originale con contrassegno telematico n. …), ai sensi dell’articolo 3, del dpr 26 ottobre 1972 n. 642;
● con la modalità prevista per i soggetti preventivamente autorizzati al pagamento del bollo virtuale, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 (con indicata nella fattura la dicitura relativa al metodo di pagamento dell’imposta e agli estremi della relativa autorizzazione), la quale prevede una dichiarazione annuale da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo.
Bolli versati doppi
Con la Faq del 19 luglio 2019, n. 132, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di doppi pagamenti dell’imposta di bollo, il contribuente non possa utilizzare il credito a compensazione per il pagamento di altre imposte o per «pagare» altre imposte di bollo sulle fatture elettroniche, ai sensi dell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014. I crediti derivanti da eccedenze di versamento dell’imposta di bollo, infatti, non possono essere indicati in compensazione nel modello F24.
Sanzioni
La bozza del decreto fiscale discusso ieri dal Governo prevede che la riduzione delle sanzioni per l’omesso versamento del bollo sulle fatture elettroniche, introdotta dal 30 giugno 2019 dal decreto crescita 2019 (articolo 12-novies, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), venga sospesa dal giorno di entrata in vigore del decreto fiscale stesso e fino alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio.
In particolare, fino al 29 giugno 2019, la sanzione ordinaria per l’omesso pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche variava dal 100% al 500% dell’imposta evasa (articolo 25, comma 1, dpr 642/1972). Grazie all’entrata in vigore del decreto crescita 2019 (articolo 12-novies, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), invece, la sanzione oggi applicabile è pari al 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). In base alla bozza del nuovo decreto fiscale, però, questa riduzione verrà sospesa e ritornerà in vigore solo per le fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso lo Sdi.
Tutte le suddette misure delle sanzioni sono quelle ordinarie e possono essere ridotte, applicando l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, decreto legislativo 472/1997 e risoluzione 23 marzo 2015, n. 32/E).
Inoltre, considerando che in base all’articolo 22 del dpr 642/1972, sia l’emittente che il ricevente della fattura sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative, va ricordato che il ricevente la fattura elettronica (che non ha partecipato alla sua formazione) è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse, se provvede a pagare la sola imposta di bollo dovuta entro quindici giorni dalla data del ricevimento della fattura elettronica. In questo caso, la violazione viene accertata soltanto nei confronti del trasgressore (articolo 22, Dpr 642/1972).
Non è necessaria, quindi, alcuna successiva ripresentazione della fattura senza bollo alle Entrate o allo Sdi, fermo restando il versamento dell’imposta (tramite modello F24), entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione.
Va precisato che, naturalmente, questa regolarizzazione da parte del cessionario/committente (che non ha formato la fattura elettronica) si rende necessaria solo quando la fattura, sprovvista dell’indicazione voluta dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 e dei «DatiBollo» (elementi 2.1.1.6.1 e 2.1.1.6.2 del tracciato xml), sia da assoggettare all’imposta di bollo (circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 5).
Avviso di irregolarità
La bozza del decreto fiscale, poi, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche (inviate dal 1° gennaio 2020 tramite lo Sdi), l’agenzia delle Entrate dovrà comunicare al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta (ordinariamente pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvederà al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.