Adempimenti

La scelta del regime «per cassa» cerca conferma

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi


L'opzione per il regime dell'Iva per cassa dovrà essere confermata nella dichiarazione Iva 2014. I soggetti che, sulla base del comportamento concludente, hanno liquidato l'imposta in base al criterio di cassa a partire dal 2013 devono dichiarare la scelta barrando la casella 1 del rigo VO15 della dichiarazione Iva. Per i contribuenti che hanno aderito già dalla fine del 2012 la casella doveva, invece, essere barrata nel modello dello scorso anno.
Con riferimento alla compilazione della dichiarazione Iva, i soggetti che si avvalgono dell'Iva per cassa - di cui all'articolo 32-bis del Dl 83/2012 - devono fare i conti con le peculiari modalità dichiarative che discendono dalle seguenti regole di liquidazione previste dal regime: dal lato attivo, l'Iva sulle vendite diviene esigibile dal giorno di incasso dell'importo esposto in fattura, e comunque, nell'ipotesi di inadempimento del cliente, dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione; dal lato passivo, l'Iva sugli acquisti è detraibile soltanto dopo avere pagato i relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione delle stesse, e alle condizioni esistenti in tale momento.
Le operazioni attive effettuate nel 2013, ma la cui imposta non è divenuta esigibile entro fine anno - a causa del mancato incasso dei relativi corrispettivi - devono essere indicate nel rigo VE36, colonne 1 e 2, concorrendo alla formazione del volume d'affari del 2013.
Nell'anno successivo in cui si verifica il presupposto per l'esigibilità, le stesse verranno collocate nell'ordinaria sezione 2 del quadro VE e l'imponibile dovrà essere "stornato" in quanto avrà già concorso alla determinazione del volume d'affari relativo al 2013.
Se, invece, la fattura è stata emessa e incassata nel 2013, l'imponibile e l'Iva relativi devono essere indicati direttamente nella sezione 2.
Inoltre, chi ha aderito a questo regime a decorrere da dicembre 2012 dovrà indicare nella sezione 2 del quadro VE anche l'imponibile e l'Iva relativi a tutte le fatture emesse, ma non incassate, nel dicembre dell'anno precedente, che hanno dato luogo all'esigibilità dell'Iva nel 2013 per via dell'avvenuto incasso o per il decorso di un anno. In questo caso, inoltre, l'imponibile di queste fatture deve essere indicato, in diminuzione, nel rigo VE37, in quanto ha già concorso alla determinazione del volume d'affari relativo al 2012.
Le operazioni passive annotate nel 2013, ma la cui imposta non è divenuta detraibile entro fine anno - a causa del mancato pagamento dei relativi corrispettivi - devono essere indicate nel quadro VF, rigo VF20, colonne 1 e 2. Nell'anno successivo in cui avranno dato luogo alla detrazione dell'Iva, le stesse saranno indicate tra gli acquisti imponibili del quadro VF e l'imponibile verrà indicato in diminuzione, in quanto avrà già concorso alla determinazione del totale degli acquisti relativo al 2013.
Se, invece, la fattura è stata registrata e pagata nel 2013, l'imponibile e l'Iva relativi devono essere indicati direttamente negli acquisti imponibili.
Inoltre, chi ha aderito al regime a decorrere da dicembre 2012 dovrà indicare tra gli acquisti imponibili del quadro VF anche l'imponibile e l'Iva relativi a tutte le fatture registrate, ma non pagate, nel dicembre dell'anno precedente, che hanno dato luogo alla detrazione dell'Iva nel 2013 per via dell'avvenuto pagamento o per il decorso di un anno. In questo caso, inoltre, l'imponibile di queste fatture deve essere indicato nel rigo VF21, in diminuzione, in quanto ha già concorso alla determinazione del totale degli acquisti relativo al 2012.

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