La società immobiliare non è di comodo se l’abitabilità dell’unico bene arriva a fine anno
La risposta a interpello 591: va disapplicata la disciplina delle società non operative nel periodo d’imposta in cui il complesso immobiliare ha concluso la ristrutturazione e non è stato locato
Va disapplicata la disciplina delle società “non operative” nel periodo d’imposta in cui il complesso immobiliare destinato ad uso turistico – unico bene patrimoniale della società – ha concluso il processo di ristrutturazione in cui da anni era coinvolto, e non è stato possibile locarlo nell’esercizio.
È questa la risposta resa dall’agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello ( 591/2020) presentata da una società a suo tempo divenuta fiscalmente residente per applicazione della disciplina della “esterovestizione” (articolo 73, comma 5, Tuir).
Nell’ambito dell'accertamento con adesione a suo tempo sottoscritto, l’Agenzia aveva riconosciuto, per via della ristrutturazione in corso, la disapplicazione dell’articolo 30 della legge 724/1994 e delle pesanti conseguenze addossate alle società considerate “di comodo”. Nei primi giorni di dicembre 2019 il complesso immobiliare ha ottenuto l'abitabilità senza che in tale anno fosse stato possibile procedere alla sua locazione. Peraltro, a causa della pandemia e delle incertezze ad essa collegate, la società sta pensando di rinunciare alla prevista attività di locazione, mettendosi in liquidazione.
Nel frattempo, viene chiesto all’Agenzia se la situazione descritta possa rappresentare quella “oggettiva situazione” tale da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito presunto dal legislatore, ai sensi del comma 4-bis del citato articolo 30. In alternativa, la società chiede di poter disapplicare parzialmente la norma, eliminando dai calcoli l'immobile sino all'ottenimento dell’agibilità.
Comprensibilmente, e in linea con precedenti orientamenti, l’Agenzia si pronuncia in favore della disapplicazione integrale, in quanto, per la quasi totalità del periodo d'imposta, la ristrutturazione in essere non poteva permettere alla società istante l'utilizzo dell'unico immobile posseduto.
Purtroppo la risposta non va oltre al 2019. Sarebbe stato assai interessante conoscere l’opinione delle Entrate circa la disapplicazione della disciplina in presenza di un immobile che nel 2020 è terminato ma che, per almeno gran parte dell’anno, è stato presumibilmente inutilizzabile (o, comunque, scarsamente utilizzabile) a causa delle restrizioni da COVID-19.
Nel corso della conversione in legge del decreto “Cura Italia” si è cercato, senza successo, di introdurre una disposizione che sterilizzasse esplicitamente, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, l'intera disciplina riguardante le società non operative, riconoscendo tale periodo come di “non normale svolgimento delle attività economiche”.
Ricordiamo però (si veda “Il Sole-24 Ore” del 6 aprile scorso) che il provvedimento dell’11 giugno 2012 ha previsto, sia per le società divenute non operative per carenza di ricavi che per quelle in perdita sistematica, una specifica causa di disapplicazione della disciplina, che interessa (per l'anno in corso e quello successivo) le società «per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza». Ma non sappiamo se questo basterà.