La società incorporante partecipa alla liquidazione Iva di gruppo
Partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo da parte della società incorporante, senza soluzione di continuità. L’Agenzia delle entrate, con la risposta 25/2019 ( clicca qui per consultarla ) di ieri ha chiarito che, una volta verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa Iva per la partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo in base all’articolo 73, comma 3, del Dpr 633/1972, da parte di tutte le società interessate, la società che a seguito di una operazione di fusione incorpora la società controllante, può proseguire nella liquidazione Iva di gruppo, senza che ciò configuri un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale.
In particolare, la fattispecie oggetto di risposta riguarda l’ipotesi di un gruppo in cui sussistono due società (A) e (B), non collegate fra di loro, cui fa capo un unico socio. La società B a sua volta detiene partecipazioni totalitarie in altre due società e, unitamente ad esse, ha optato per la liquidazione Iva di gruppo. A seguito di un’operazione straordinaria, realizzata fra le due società (A) e (B), quest’ultima viene incorporata nella società A, configurando, di fatto, un’ipotesi di controllo diretto da parte di quest’ultima nelle altre due società già partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo.
Ebbene, secondo l’agenzia delle Entrate, fermo restando che anche in caso di operazioni straordinarie devono comunque essere conservati i requisiti per poter accedere alla procedura, ovvero il possesso, da parte della società controllante, delle azioni o quote delle società controllate per una percentuale superiore al cinquanta per cento, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, non si ravvisa una sostanziale modifica del perimetro dell’Iva di gruppo dopo l’operazione straordinaria di fusione.
Occorre prestare attenzione, però, al credito Iva formatosi in capo al gruppo e quello formatosi in capo all’incorporante: mentre il primo potrà essere utilizzato in compensazione con le eccedenze di debito che si trasferiranno nel corso del periodo di imposta, non potrà confluire nei calcoli compensativi relativi al 2019 il credito Iva maturato ed esposto dall’incorporante nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018.