Imposte

La soluzione giusta anche a livello fiscale può arrivare dagli Ias

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di Giulio Andreani e Gianfranco Ferranti

I principi contabili nazionali si applicano anche per analogia, come stabilito dal documento Oic 11, e assumono rilevanza fiscale in base all’articolo 83 del Tuir.

Dopo che con il Dlgs 139/2015 il legislatore ha compiutamente introdotto nel Codice civile il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sulla sua concreta applicazione sono state prospettate queste tesi:
• il principio sarebbe applicabile dal redattore del bilancio indipendentemente dai casi oggetto di specifica statuizione da parte dell’Oic e persino in deroga alle prescrizioni di quest’ultimo;
• il legislatore avrebbe demandato solo all’Oic la concreta declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, attribuendo a tale organismo la prerogativa di individuare e disciplinare le fattispecie in cui può essere applicato;
• la declinazione dello stesso principio spetterebbe istituzionalmente all’Oic, ma al contempo il redattore del bilancio avrebbe il diritto di farne applicazione con riguardo ai casi non disciplinati, ancorché senza la possibilità di derogare ai principi statuiti dall’Oic, ove esistenti.

L’indirizzo più conforme alla legge è il terzo, perché, una volta che il principio è stato introdotto nell’articolo 2423-bis del Codice civile tra i principi generali di redazione del bilancio, la sua applicazione non può essere delimitata dalla esistenza, o meno, di specifici principi contabili che ne costituiscono la declinazione casistica.

Con il recente documento 11, l’Oic ha preso posizione sulla questione e ha ritenuto più corretta la terza tesi, affermando che:
• quando un principio Oic disciplina espressamente una determinata fattispecie, questo non può essere derogato;
• se una fattispecie non è trattata da un apposito principio contabile, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un’autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale;
• se un principio contabile internazionale risulta conforme ai postulati previsti dallo stesso Oic 11 e non ci sono altri principi contabili nazionali adottabili in via analogica, esso può essere preso a riferimento dal redattore di bilancio per individuare, di caso in caso, la politica contabile più appropriata.

In base al principio della derivazione rafforzata, gli effetti generati dall’applicazione delle regole sopra illustrate dovrebbero rilevare anche per la determinazione del reddito d’impresa. A tale conclusione si perviene perché l’articolo 83 del Tuir, nel prevedere tale derivazione, fa espresso riferimento ai principi contabili e le regole in esame sono previste dall’Oic 11, che ha, appunto, ad oggetto le finalità e i postulati del bilancio. Si tratta, inoltre, di un principio stabilito dal Codice civile, che non può in ogni caso avere minor rilevanza di quelli statuiti dall’Oic.

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