Controlli e liti

La sottoscrizione dell’avviso può essere contestata solo nel ricorso introduttivo

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di Emilio de Santis

L’invalidità della sottoscrizione dell’accertamento va sempre sollevata con l’atto introduttivo. Se non è subito contestata dal contribuente, il giudice non può decretare la nullità dell’avviso di accertamento perché firmato da funzionario su delega del capo dell’ufficio, anche se questa non sia stata esibita in giudizio dall’agenzia delle Entrate. La nullità non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione va formulata nel giudizio di primo grado, non potendosi proporla per la prima volta nei gradi successivi. Ad affermarlo sono le sentenze 705 /2017 e 706/2017 della Cassazione.

I giudici di legittimità hanno accolto i ricorsi dell’agenzia delle Entrate contro le decisioni di secondo grado relative all’impugnazione di due avvisi di rettifica per imposte di registro, ipotecaria e catastale. Al contrario del giudice di primo grado, la Ctr ha ritenuto di accogliere il ricorso dei contribuenti – senza che questi ultimi non avessero eccepito nulla in proposito – poiché da un suo «attento esame della documentazione, infatti, era emerso che l’avviso era viziato a causa della sua mancata sottoscrizione da parte del direttore», e che se la firma è apposta «da parte del funzionario diverso da quello istituzionalmente e validamente delegato, non soddisfaceva il requisito della sottoscrizione previsto a pena di nullità dell’articolo 42 del Dpr 600/1973».

La Suprema corte, invece, ricorda che la questione dell’invalidità della delega non può essere sollevata d’ufficio, non essendo causa di nullità assoluta dell’atto impegnato, sussistendo comunque l’elemento essenziale della sottoscrizione. E il contribuente, pur dolendosi dell’operato dell’ufficio sia sotto l’aspetto del merito sia sotto l’aspetto procedurale, nulla aveva dedotto con riferimento «al fatto che l’avviso non fosse stato firmato o che fosse stato sottoscritto da soggetto non competente ovvero non qualificato o non delegato nei sensi richiesti dall’articolo 42».

La sentenza n. 705/2017 della Cassazione

La sentenza n. 706/2017 della Cassazione

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