Contabilità

La Srl in liquidazione non può diventare un trust

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di Angelo Busani

Non è legittima la trasformazione di una Srl in liquidazione in un “trust liquidatorio” e se, in base a un tale atto di trasformazione, la società sia stata cancellata dal Registro imprese, è legittimo che il Registro stesso domandi (e ottenga) la «cancellazione della cancellazione» e, quindi, la reiscrizione della società nel Registro. Lo ha deciso il Giudice del Registro imprese di Roma con decreto datato 20 giugno 2017 (n. 6934/2017 v.g., 5403/2017 cron.) depositato il 20 luglio 2017.

Nel caso analizzato dal giudice romano, una Srl in liquidazione era stata cancellata dal Registro imprese per avvenuta sua trasformazione in un trust, istituito al dichiarato fine di una migliore e più efficiente gestione della fase liquidatoria della società, ferma restando la par condicio creditorum, con attribuzione ai beneficiari dell’eventuale residuo della liquidazione. Il giudice romano utilizza una molteplicità di argomenti per giungere alla sua decisione. Anzitutto, nel decreto si afferma che i casi di trasformazione “eterogenea” (e cioè da ente di natura societaria a ente non appartenente al “mondo” societario) sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge e che il catalogo di tali casi non può essere allargato (e non vi si può quindi ricomprendere la trasformazione di una società in un trust): la trasformazione eterogenea sarebbe infatti una operazione eccezionale perché con essa non si muta solo la struttura organizzativa della società trasformata ma viene modificata addirittura la causa associativa dell’ente oggetto di trasformazione; pertanto, trattandosi di un contesto di eccezionalità, in esso si possono ricomprendere solo i casi espressamente previsti dalla legge.

Inoltre, secondo il Tribunale di Roma, è assai dubbia l’ammissibilità stessa dello svolgimento della fase liquidatoria della società non attraverso il formale procedimento di liquidazione previsto dal Codice civile ma mediante il conferimento di tutti i beni della società a un trust. Infatti, il presupposto della cancellazione di una società dal Registro Imprese è rappresentato dal deposito del bilancio finale di liquidazione approvato, il che presuppone lo svolgimento di una procedura che, prendendo avvio dal verificarsi di un evento di scioglimento della società, si articola nella nomina del liquidatore, nello svolgimento dell’attività di liquidazione, nella redazione del bilancio finale di liquidazione e nell’approvazione del bilancio stesso, solo in esito alla quale si può appunto dar seguito alla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Ebbene, «appare del tutto evidente come il conferimento dei beni in trust liquidatorio lede i diritti dei creditori che non hanno modo di controllare lo svolgimento della fase di liquidazione né di partecipare alla gestione della crisi di impresa (come avverrebbe nell’ambito di una procedura concorsuale)». Insomma, «la liquidazione della società diviene soltanto apparente e, comunque, inammissibilmente contraria al tipo legale: la trasformazione in trust diviene, dunque, il mezzo per eludere la disciplina della liquidazione».

Se, dunque, alla cancellazione della società si sia addivenuti per il fatto che l’atto notarile recante una decisione dell’assemblea di Srl viene iscritto direttamente nel Registro imprese ai sensi dell’articolo 20, comma 7-bis, Dl 91/2014, e cioè senza lo svolgimento di controlli da parte del Registro stesso, a questo ufficio compete pur sempre il potere di effettuare la verifica della “qualificazione” (cosiddetto controllo di tipicità o di qualificazione) dell’atto presentato per l’iscrizione, al fine di accertare se esso sia conforme al modello di atto in astratto previsto dalla legge per l’effettuazione della sua iscrizione nel Registro. Nell’ambito di questa attività di controllo, se sia rilevata l’avvenuta iscrizione di un atto rappresentativo di un’attività giuridica (come la trasformazione di una Srl in un trust) che l’ordinamento non riconosce, si rende legittimo che l’ufficio del Registro imprese domandi al giudice del Registro di decretare la «cancellazione della cancellazione» al fine di far tornare la situazione allo stato in cui essa si trovava nel momento in cui essa venne cancellata.

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