Imposte

La Srl unipersonale evita l’accusa di abuso del diritto

di Paolo Meneghetti

La gestione dell’impresa individuale sottoforma di Srl unipersonale è certamente una fattispecie frequente poiché presenta indubbi vantaggi sotto vari profili. Da una parte, infatti, la Srl unipersonale, propria per la assenza di plurimità di soggetti nella compagine sociale elimina alla radici i possibili problemi e le controversie che potrebbero ingenerarsi tra i soci, e dall’altra permette di separare il patrimonio personale del socio da quello della azienda, poiché la sua gestione avviene in regime di responsabilità limitata, e quindi per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della azienda e non quello del socio.

La Srl unipersonale presenta, sotto il profilo fiscale, alcune peculiarità che vanno considerate con attenzione, a partire dai rapporti contrattuali che si possono intrattenere tra il socio e la sua società.

I contratti tra socio e società

Vi è reale alterità tra le parti quando il socio di una Srl personale, di cui egli è anche amministratore unico, stipula un contratto con la stessa società? E se non vi fosse reale alterità, l’agenzia delle Entrate potrebbe contestare gli effetti fiscali che promanano dal contratto?

Sono questi i dubbi ricorrenti che frenano l’utilizzo della Srl unipersonale, anche quando il contratto non presenta particolari contenuti di abuso del diritto, basti pensare alla locazione dell’immobile, di proprietà del socio persona fisica alla propria società per l’esercizio dell’attività sociale.

VEDI IL GRAFICO: I casi risolti sulle operazioni

In premessa bisogna considerare che l’assenza di un contrasto effettivo di interessi tra le parti potrebbe far sorgere probabili, o quantomeno possibili, contestazioni da parte dell’organo verificatore tese a sostenere il carattere simulato della operazione tra socio e Srl unipersonale. Tuttavia, alcuni aspetti giuridici permettono di fronteggiare adeguatamente questa contestazione.

Un primo elemento da sottolineare è che ciò che appare come unico soggetto (socio/società) è invece distinto dalla legge in modo radicale in due soggetti giuridici, socio e società radicalmente separati tra loro: se così non fosse non avrebbe senso assegnare un tetto alla responsabilità verso le obbligazioni sociali quando l’attività è gestita sottoforma di Srl unipersonale.

L’articolo 2462, comma 2, del Codice civile assegna il diritto alla responsabilità limitata, specificando le condizioni necessarie affinché esso abbia efficacia nella unipersonale, cioè l’integrale versamento del capitale sociale e la corretta pubblicità sui dati dell’unico socio presso il Registro delle imprese.

Ma c’è un altro elemento fondamentale a sostegno delle ineccepibilità giuridica del contratto tra unico socio e società: l’articolo 2478, ultimo comma, secondo il quale i contratti tra società e unico socio e le operazioni compiute dalla società a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori (quindi si può sostenere che assumono piena rilevanza anche per il Fisco) se risultano iscritti nel libro delle determinazioni dell’amministratore o se sono redatti con atto avente data certa anteriore alle eventuali azioni dei creditori.

Aver creato particolari condizioni per l’efficacia del contratto significa considerare valide le obbligazioni in esso contenute se sono rispettate dette condizioni e quindi quei contratti sono suscettibili di generare componenti positivi e negativi di reddito pienamente opponibili al Fisco.

Determinazione del reddito

Una Srl unipersonale può determinare il reddito imponibile in tre modalità differenti: essa infatti si qualifica come società a ristretta base proprietaria che, in base all’articolo 116 del Tuir, può applicare il regime ordinario Ires (al 24% dal 2017), oppure il regime di trasparenza in base al quale il reddito viene imputato al socio come accade nelle società di persone o anche in alternativa il regime Iri, quindi tassazione al 24% del reddito non prelevato e inserimento dei prelievi (dividendi) nel reddito del socio. Peraltro, la prima opzione per il regime Iri, in origine eseguibile già dal 2017, è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2018, al periodo d’imposta 2018 e che essa presenta un vincolo quinquennale a differenza di quello triennale che caratterizza la scelta del regime di trasparenza.

Sotto questo profilo è stato chiarito di recente il pensiero delle Entrate circa la possibilità di abbandonare il regime di trasparenza prima del triennio minimo e applicare nel 2018 il regime Iri: con l’interpello 954/1384/2017 l’Agenzia ha affermato che il vincolo triennale insito nell’opzione per il regime di trasparenza non ostacola la scelta dell’Iri, anche se tale decisione avviene prima del decorso del triennio e ciò in forza dell’articolo 1 del Dpr 442/1997, che – in presenza di significative novità normative – rende possibile la deroga al periodo minimo di applicazione di un certo regime.

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