La stabile organizzazione dribbla i limiti sulle perdite
Nell’ambito di una fusione transnazionale, quando il patrimonio della stabile organizzazione della società incorporata confluisce in una stabile organizzazione della società incorporante, il riporto delle perdite fiscali delle branch è soggetto ai limiti dell’articolo 181 del Tuir. Tuttavia, qualora la branch della società incorporante sia stata costituita appositamente in occasione dell’operazione straordinaria, non può esservi integrazione degli attivi patrimoniali e pertanto il riporto delle perdite fiscali della incorporata non è soggetto ad alcun limite.
Il chiarimento arriva dalla risoluzione 161/E/2017 del 22 dicembre scorso, che affronta le conseguenze, in termini di riporto delle perdite, di una fusione tra società Ue con stabili organizzazioni in Italia, nell’ipotesi in cui la branch della società incorporante sia stata costituita appositamente nel contesto dell’operazione.
La fattispecie analizzata dalle Entrate riguardava una fusione di una società lussemburghese, con stabile in Italia, in una società francese, che aveva costituito una branch italiana in vista della fusione. Nell’ambito delle fusioni transfrontaliere, infatti, è prassi procedere alla preventiva costituzione di una branch della società incorporante per facilitare il subentro dei rapporti giuridici della stabile della incorporata.
In tale contesto, è stato chiesto se, a seguito della fusione, le perdite della branch della incorporata fossero riportabili in capo alla branch della incorporante.
Il dubbio nasceva dalla circostanza che l’articolo 181 del Tuir, che tratta del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni transfrontaliere, disciplina soltanto le fusioni e scissioni di società residenti con società Ue (lettere a) e b) dell’articolo 178 del Tuir), mentre non richiama le operazioni di fusioni tra società Ue con stabili in Italia (articolo 178, lettera d). La norma prevede il riporto delle perdite fiscali in capo al soggetto non residente alle condizioni dell’articolo 172, comma 7, del Tuir (nei limiti del patrimonio netto e a condizione che sia superato il test di vitalità), proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza.
Secondo le Entrate, benché l’articolo 181 richiami soltanto le fusioni e scissioni transfrontaliere in cui la società incorporata o scissa italiana si trasforma in una stabile organizzazione della società incorporante (o beneficiaria) non residente, la disciplina ivi contenuta è applicabile a tutte le operazioni di riorganizzazione tra soggetti comunitari che comportino una aggregazione o trasferimento di stabili organizzazioni in Italia. Ciò vale non solo quando il soggetto incorporante dispone già di una stabile organizzazione in Italia, ma anche quando l’incorporante non ha una stabile italiana e, pertanto, le attività e le passività della incorporata confluiscono in una branch costituita allo scopo.
In quest’ultimo caso, tuttavia, qualora l’intero patrimonio della stabile organizzazione della incorporata confluisca nella stabile organizzazione della incorporante costituita appositamente in occasione dell’operazione straordinaria, non può esservi integrazione di attivi e, pertanto, la disciplina che limita il riporto delle perdite fiscali non troverà, di fatto, applicazione.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 161/E/2017