La stabile organizzazione «emerge» in collaborazione con il Fisco
Al via la procedura di collaborazione rafforzata per l’individuazione delle stabili organizzazioni di gruppi esteri con fatturato superiore a un miliardo di euro. Con il provvedimento 95765/2019 diffuso ieri ( clicca qui per consultarlo ), l’agenzia delle Entrate ha dettato le regole attuative di quanto disposto dall’articolo 1-bis del Dl 50/2017. Le istanze si presentano utilizzando un apposito modello da trasmettere all’ufficio Adempimento collaborativo istituito presso la Direzione centrale grandi contribuenti. In caso di accertata sussistenza della stabile, il contribuente può definire le imposte pregresse in adesione con sanzioni ridotte alla metà. La definizione estingue il reato di omessa dichiarazione.
L’articolo 1-bis del Dl 50/2017, che ha previsto una procedura di collaborazione per i gruppi multinazionali esteri con attività svolta in Italia da imprese sussidiarie torva finalmente attuazione. Il provvedimento diffuso ieri individua le modalità di accesso alla procedura finalizzata a definire l’esistenza, o meno, di una stabile organizzazione italiana dei gruppi con casa-madre estera. La procedura è riservata a società estere che, a livello consolidato, realizzano ricavi superiori a un miliardo di euro e che operano in Italia mediante società controllate o filiali che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi per importi superiori a 50 milioni. Il provvedimento stabilisce le modalità con cui misurare il parametro quantitativo.
La domanda di accesso, da inoltrare alla Direzione centrale grandi contribuenti dell’Agenzia, con l’apposita modulistica allegata al provvedimento, deve essere corredata da particolare documentazione (da produrre entro 30 giorni dall’istanza) tra cui la descrizione del modello di business, il master file e il country file redatti ai fini della disciplina dei prezzi di trasferimento dall’impresa o filiale italiana per i tre esercizi precedenti (o documentazione analoga), i bilanci consolidati del gruppo e i bilanci separati dell’impresa estera e delle imprese che effettuano operazioni in Italia. L’istruttoria dell’ufficio, che prevede anche contraddittori con il contribuente, si conclude entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissibilità dell’istanza (effettuata nei 30 giorni dal deposito della documentazione prevista nell’istanza stessa). In assenza di accertata stabile organizzazione, l’ufficio può comunque rilevare l’esistenza di criticità sulla disciplina del transfer pricing ed effettuare approfondimenti a tale riguardo.
Qualora sia constatata la sussistenza della stabile organizzazione, la Direzione centrale trasmette gli esiti dell’istruttoria (con la quantificazione dei redditi) all’ufficio competente per l’accertamento. Quest’ultimo notifica gli inviti al contraddittorio ai fini dell’accertamento con adesione per i periodi di imposta per i quali sono scaduti i termini per presentare le dichiarazioni. L’adesione agli inviti comporta la riduzione alla metà delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 5, del Dlgs 218/97. Il pagamento integrale dei debiti tributari della stabile organizzazione effettuato in sede di adesione comporta l’estinzione dell’eventuale reato di omessa dichiarazione (articolo 5 Dlgs 74/2000).
Agenzia delle Entrate, provvedimento 95765/2019