Diritto

La successione transfrontaliera sdoppia la «massa» ereditaria

La sentenza 2867/2021 delle Sezioni unite della Cassazione: i beni mobili sono soggetti al diritto inglese, mentre quelli immobili alla legge italiana

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di Angelo Busani

Se la successione ereditaria è regolata da una legge straniera che però disciplina solo la devoluzione dei beni mobili, ma rinvia al diritto italiano per i beni immobili ubicati in Italia, allora si ha una “scissione” della successione (in deroga alla regola della unitarietà della trasmissione mortis causa) e si formano due distinte masse ereditarie, ognuna assoggettata alla “propria” legge.

È il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza 2867 del 5 febbraio 2021, dal quale consegue che la specifica legge applicabile a ogni distinta massa individua gli eredi, determina l’entità delle quote di eredità a ciascuno di essi spettanti, regola le modalità di accettazione dell’eredità, appresta l’eventuale tutela dei legittimari, disciplina la validità e l’efficacia del titolo successorio (in particolare, disciplina la revoca del testamento).

La sentenza è rilevante (lo evidenzia il coinvolgimento delle Sezioni Unite, per ragioni non di contrasto giurisprudenziale ma «di particolare importanza») perché, pur dettata con riferimento alla normativa applicabile anteriormente all’emanazione del Regolamento Ue 650/2012, contiene principi tutt’oggi da tenere in considerazione in quanto:

• il regolamento 650 (applicabile in Italia, ma non nel Regno Unito) dispone che la legge applicabile «all’intera successione» è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte (articolo 21, comma 1);

• se la legge applicabile ai sensi del Regolamento 650 è però quella inglese (come nella vicenda decisa dalla sentenza 2867/2021, in quel caso per ragioni di nazionalità del de cuius, attualmente per ragioni di residenza), essa dispone che, per i beni mobili, si applica la legge del domicilio del de cuius, mentre per i beni immobili occorre osservare la lex rei sitae, ossia la legge del luogo ove gli immobili sono ubicati;

• anche il Regolamento 650/2012 (articolo 34, comma 1), riconosce il rinvio “all’indietro” e cioè riconosce applicabile il diritto italiano quando a esso rinvia la legge (di diritto internazionale privato) dello Stato che il Regolamento 650/2012 designa quale legge applicabile alla successione ereditaria.

Nella controversia esaminata dalle Sezioni Unite, una vedova reclamava l’applicazione della norma di diritto inglese (la section 46 del Wills Act 1837) per effetto della quale la celebrazione di un matrimonio dopo la confezione di un testamento importa la revoca del testamento stesso.

L’interesse a far valere questa revoca di testamento era dettato dal fatto che, se fosse stata ottenuta una pronuncia di accertamento dell’intervenuta revoca del testamento, la vedova, invece di beneficiare solo di un legato di 50mila sterline disposto a suo favore nel testamento (che ella pretendeva esser stato revocato ex lege), avrebbe beneficiato della devoluzione ereditaria disposta dalla legge per il caso di apertura di una successione non regolamentata da un testamento, vale a dire della totalità dei beni mobili (ai sensi della legge inglese) e di un terzo dei beni immobili ubicati in Italia (ai sensi della legge italiana, infatti, in caso di successione intestata, due terzi della massa ereditaria competono ai figli del defunto e un terzo al coniuge superstite).

La Cassazione decide dunque che, scindendosi la massa ereditaria in massa mobiliare (regolata dalla legge inglese) e massa immobiliare (regolata dalla legge italiana), ognuna di dette leggi deve essere osservata con riguardo alla devoluzione della rispettiva massa: quindi, il testamento si intende revocato ai sensi del diritto inglese, per susseguente matrimonio, ma non si intende revocato ai sensi del diritto italiano, il quale non conosce tale figura di revoca. Ancora: per la massa immobiliare italiana, si applicano le norme italiane sulla tutela della quota di legittima spettante ai legittimari (e, quindi, al coniuge, in presenza di più figli, spetta un quarto dell’eredità).

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