Imposte

Successioni transfrontaliere: residenza in un solo Stato Ue

È il Paese in cui il defunto viveva abitualmente a indicare la legge applicabile

ADOBESTOCK

di Antonio Longo

Si ha una «successione con implicazioni transfrontaliere» quando il de cuius, cittadino di uno Stato Ue, risiedeva in un altro Stato Ue al momento del decesso, ma non aveva interrotto i propri legami con il primo Stato in cui si trovano i beni che compongono la successione. L’ultima «residenza abituale» del defunto, che di regola indica la legge applicabile alla successione, va individuata all’interno di uno solo dei due Stati. Sono questi i principi stabiliti dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 16 luglio 2020, causa C-80/19, concernente l’interpretazione del regolamento (Ue) 650/2012 sulle successioni a causa di morte.

Il caso riguarda la successione di una cittadina lituana, domiciliata in Germania perché sposata con un tedesco. La signora aveva redatto testamento dinanzi a un notaio lituano designando il figlio, cittadino lituano, come erede universale.

Al momento del decesso, avvenuto in Germania, il patrimonio includeva beni immobili in Lituania. Il figlio aveva quindi contattato un notaio lituano per il rilascio di un certificato successorio, ma questi si era rifiutato di redigere il certificato, con la motivazione che la residenza abituale della defunta, secondo l’articolo 4 del regolamento, doveva ritenersi in Germania, ancorché il coniuge (tedesco) superstite avesse rinunciato a ogni diritto sull’eredità.

La pronuncia affronta alcune tematiche di natura procedimentale, ma le principali questioni sostanziali possono essere così sintetizzate:
- se il caso esaminato potesse rientrare nella nozione di «successione con implicazioni transfrontaliere», ex regolamento 650/2012;
- e se, in questa fattispecie, l’ultima residenza abituale - ex articolo 4 di tale regolamento - dovesse essere fissata in un solo Stato membro.

A parere dei giudici comunitari, si tratta di questioni strettamente collegate e la risposta alla seconda risulta propedeutica alla prima.

Gli elementi e la valutazione

Per stabilire se una successione presenti implicazioni transfrontaliere occorre anzitutto determinare lo Stato della residenza abituale del de cuius al momento del decesso: una nozione che non è definita dal regolamento.

A tal fine, la Corte ritiene utili le indicazioni provenienti dai considerando 23 e 24 del regolamento stesso. L’accertamento della residenza abituale del defunto (compito rimesso all’autorità competente che si occupa della successione) deve tener conto sia del criterio generale di collegamento costituito dalla residenza (civilistica) al momento della morte, sia dell’insieme delle circostanze della vita negli anni precedenti, con particolare riferimento alla durata e alla regolarità del soggiorno nello Stato interessato, nonché alle condizioni e alle ragioni del soggiorno stesso.

La residenza abituale così determinata deve quindi rivelare un collegamento «stretto» e «stabile» tra la successione e lo Stato interessato, ed essere individuata all’interno di un solo Stato per evitare la «frammentazione» della successione.

La verifica può non essere agevole. Così, se il defunto era cittadino di uno Stato o lì possedeva tutti i suoi beni principali, la cittadinanza o il luogo in cui tali beni sono situati potrebbero costituire un elemento speciale per l’individuazione della residenza abituale, anche qualora per motivi professionali egli fosse andato a vivere in un altro Stato, ma avesse mantenuto un legame stretto e stabile con lo Stato di origine.

Stabilita in questi termini l’ultima residenza abituale, alla Corte era stato chiesto di valutare se la successione in oggetto avesse carattere “transfrontaliero” a causa della localizzazione di un altro elemento (alcuni beni ereditari) in uno Stato diverso da quello dell’ultima residenza del de cuius. A questa domanda la Corte risponde positivamente, richiamando il proprio precedente orientamento (sentenza Oberle, C-20/17) e le conclusioni dell’avvocato generale, ma rimandando al giudice del rinvio il compito di effettuare eventuali ulteriori verifiche in fatto.

La pronuncia dei giudici comunitari sottolinea l’importanza di una oculata pianificazione successoria del patrimonio delle famiglie internazionali, con l’obiettivo – per citare la stessa normativa comunitaria – di «semplificare la vita degli eredi» determinando ex ante la legge applicabile all’intera successione.

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