Controlli e liti

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non esonera dal pagamento delle imposte

Legittimo l’accertamento del maggior valore dei terreni edificabili acquisiti secondo la Ctr Lazio 1977/13/2020

È legittimo l’atto di accertamento del maggior valore di terreni edificabili acquisiti in successione, anche se l’eredità è stata accettata con beneficio d’inventario. Questo è il principio di diritto sancito dalla Ctr del Lazio 1377/13/2020 del 3 giugno 2020 (presidente Pannullo, relatore Brunetti), nella quali i giudici di appello hanno rilevato che il divieto di promuovere procedure individuali da parte dei creditori non esclude che gli stessi possano agire per ottenere un titolo giudiziale esecutivo da far valere nella procedura concorsuale.

Il caso

L’agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di accertamento con cui rideterminava il valore di alcuni terreni edificabili acquisiti per successione; tali cespiti, dopo essere stati liquidati tra gli eredi, venivano venduti ad una società immobiliare. Il contribuente impugnava l’atto impositivo, lamentando l’illettimità dello stesso. Difatti, secondo il ricorrente, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario comportava che tali cespiti ereditari non potevano essere assoggettati a tassazione.

La Ctp respingeva il ricorso, ritenendo che l’accettazione beneficiata non esonerava il contribuente dal pagamento del tributo, anche se in misura non superiore al valore dei beni pervenuti all’erede.

Il contribuente interponeva appello, che, è stato rigettato.

L’accettazione dell’eredità

Come è noto, l’accettazione dell’eredità comporta l’acquisto dell'eredità: essa può essere espressa o tacita, pure e semplice o con beneficio di inventario. In quest'ultimo caso, si ha l’effetto di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede, creando una sorta di effetto segregativo tra i due patrimoni. In altri termini, l’accettazione con beneficio d’inventario non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires ereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius.

Benché l’accettazione con beneficio di inventario sia un istituto centrale del diritto successorio civilistico (articolo 490 e seguenti, Codice civile), a cui è collegata anche una complessa procedura di formazione dell’inventario e di successiva liquidazione, non altrettanto si può dire nell’ambito del diritto tributario, per cui, in effetti, i riferimenti che lo concernono sono piuttosto scarsi rispetto alla complessità dello stesso.

Secondo la Corte di cassazione ( 23389/2017) l’accettazione con beneficio d’inventario comporta che l’accettante diventa erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo d’imposta ed è pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento. Difatti, a nulla rileva, come giustamente valorizzato dai giudici di appello in motivazione, che sussista il divieto di promuovere procedure individuali da parte dei creditori, posto che questi possono agire in via di condanna in sede di cognizione individuale per ottenere un titolo giudiziale esecutivo da far valere nella predetta procedura concorsuale.

Del resto, il divieto di iniziative esecutive si riferisce solo a quelle individuali (Cassazione 8104/2016). Sicché, l’erede è chiamato a rispondere dell’imposta nel limite di quanto ad egli pervenuto dal de cuius.

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