Imposte

L’imposta di successione (salvo convenzioni) può agire su base territoriale

Il regolamento Ue 650/2012 non tratta gli aspetti fiscali, che sono rimessi ai singoli Stati

ADOBESTOCK

di Antonio Longo

L’intreccio tra la normativa civilistica e quella tributaria in materia successoria, anche a livello sovranazionale, ha effetti pratici di estrema rilevanza.

Per le successioni delle persone decedute dal 17 agosto 2015, il regolamento Ue 650/2012 stabilisce che la «lex successionis» è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (salvo che non avesse prima scelto la legge dello Stato della cittadinanza). Il regolamento non concerne tuttavia l’aspetto fiscale, che è quindi rimesso alla normativa nazionale dei singoli Stati o alle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (quelle stipulate dall’Italia sono le convenzioni con Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Usa, Svezia).

L’incrocio dei temi fiscali

La connessione tra i principi civilistici e gli aspetti tributari è stata messa in risalto dall’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 206 dello scorso 9 luglio (si veda la scheda in pagina). Il caso riguardava la successione di una persona residente in Francia, comprendente anche beni immobili ubicati in Italia. In particolare, con un contratto di donazione tra coniugi stipulato in Francia, il marito – poi deceduto – aveva donato alla moglie tutti i beni che sarebbero stati di sua proprietà alla data del decesso. La figlia aveva espresso il consenso all’esecuzione delle disposizioni di liberalità del padre, rinunciando alla propria quota di eredità.

L’Agenzia prende atto che la disciplina civilistica applicabile è quella del regolamento Ue 650/2012, da cui discende che la legge regolatrice della successione è quella della Francia, paese di residenza del defunto. Quanto agli aspetti fiscali, invece, viene in rilievo la legge italiana secondo cui, se alla data dell’apertura della successione il defunto (o il donante) non era residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel nostro Paese (articolo 2, Dlgs 346/1990).

Peraltro, Italia e Francia hanno stipulato una convenzione contro la doppia imposizione ai fini delle imposte di successione e donazione, in base alla quale gli immobili situati in Italia, di cui il de cuius residente in Francia era proprietario, sono soggetti a tassazione in Italia.

Soluzioni caso per caso

Da un lato, quindi, la legge applicabile secondo il regolamento Ue stabilisce chi riveste la qualifica di erede (in specie, la moglie a seguito della legittima rinuncia alla riserva ereditaria della figlia) e quali beni cadono in successione (nell’interpello, gli immobili italiani). Dall’altro lato, la disciplina fiscale, che “prende” la definizione di erede dalla legge dello Stato che governa la successione, può prevedere l’applicazione del tributo successorio su base territoriale, se ciò è conforme alle eventuali – e prevalenti – disposizioni convenzionali.

La materia è complessa e necessita di approfondimenti caso per caso, tenendo conto peraltro che, individuata la residenza civilista all’estero, quella fiscale (in particolare ai fini reddituali) potrebbe comunque essere attratta in Italia per presunzione o perché vi è collocato il domicilio.

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