Imposte

La tassazione resta rateizzata anche se cessa la partita Iva

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

Chi cessa l’attività imprenditoriale ai soli fini Iva non perde l’opzione per tassare in cinque anni la plusvalenza realizzata tramite una precedente cessione d’azienda. Questa è una delle conclusioni raggiunte dalla Ctr Lombardia, sentenza 1814/18/2017 (presidente Izzi, relatore Cordola).

Le cessioni d’azienda

Una Sas cede nel 2007 un primo ramo d’azienda e nel 2008 quello residuo, e tassa le due plusvalenze su cinque anni (prima rata della prima cessione nel 2007 e prima rata della seconda nel 2008). Dopodiché, il 6 febbraio 2008 la società chiude la partita Iva e il 31 dicembre 2012 si cancella dal Registro delle imprese.

Nell’ottobre 2013 l’amministrazione accerta la società e notifica agli ex soci (accomandante e accomandatario) un avviso per il 2008. Secondo il fisco, la cessazione dell’attività ai fini Iva comporterebbe la tassazione integrale nel 2008, anziché frazionata, delle due plusvalenze realizzate nel 2007 ed ad inizio 2008.

Il maggior reddito d’impresa accertato ammonta a 137mila euro, ottenuto imputando al 2008 le tre rate derivanti dalla prima cessione in scadenza dal 2009 al 2011 e le quattro rate della seconda cessione in scadenza dal 2009 al 2012.

Il ricorso in Ctp e Ctr

I soci ricorrono, sostenendo che l’opzione per la tassazione frazionata delle plusvalenze del 2007 e del 2008 continua a valere anche dopo la chiusura della partita Iva, che non ha impedito alla società di presentare il modello Unico SP Redditi per gli anni dal 2008 al 2012, con pagamento delle imposte societarie da parte dei due soci (a motivo della chiusura dei conti correnti della società) in misura paritaria congiuntamente alla loro Irpef.

Il Fisco resiste. In primo luogo - sostiene l’amministrazione - l’assoggettamento a tassazione della plusvalenza nel quinquennio varrebbe solo per le società non cessate. Inoltre, sarebbe irrilevante il fatto che i soci hanno pagato puntualmente le rate, perché l’importo avrebbe dovuto essere versato integralmente pagato dalla stessa società nel 2008.

La decisione

I giudici di merito dei due gradi di giudizio annullano l’accertamento. In particolare, secondo la Ctr:

• ai fini della determinazione del reddito rimane valida l’opzione per la spalmatura quinquennale delle plusvalenze esercitata precedentemente o nello stesso anno in cui cessa l’attività imprenditoriale con chiusura della partita Iva (la società non può ancora ritenersi estinta ma solo nella fase di liquidazione durante la quale incasserà i crediti e pagherà i debiti residui inclusi quelli fiscali);

• l’eventuale fase di liquidazione richiede l’assolvimento degli obblighi periodici quali versamento, fatturazione, registrazione e liquidazione nonché dell’obbligo finale della presentazione dell’ultima dichiarazione Iva una volta concluse le operazioni di liquidazione.

Dalla lettura della sentenza di primo grado (Ctp Milano 6978/22/2015), inoltre, si apprende che la società non ha svolto attività di liquidazione dopo la chiusura della partita Iva.

Ctr Lombardia 1814/18/2017

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