La Ue allarga le maglie sugli aiuti di Stato
Nuove procedure per la notifica degli aiuti di Stato. Dall’esenzione dall’obbligo di notifica per gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, all’innalzamento della soglia di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e quelle ricreative multifunzionali. Gli aiuti di carattere fiscale, concessi automaticamente sulla base alle dichiarazioni dei contribuenti, saranno soggetti a monitoraggio da parte degli stati.
Sono alcuni degli aspetti che Assonime analizza con la circolare n. 24 di ieri a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, del Reg. UE 2017/1084 che ha modificato il regolamento (UE) n. 651/2014, concernente gli aiuti compatibili con il mercato interno.
Innanzitutto, con il nuovo Regolamento vengono ampliate le categorie di aiuto, elevate le soglie ed allargati gli aiuti ammissibili.
A questo proposito, il documento di prassi sottolinea preliminarmente come gli stati devono escludere gli aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero limitatamente agli aiuti concessi illegalmente o successivamente dichiarati incompatibili.
Per quanto riguarda l’innalzamento delle soglie oltre le quali è obbligatorio attivare la procedura di notifica, la circolare specifica che per gli investimenti culturali e la conservazione del patrimonio, la soglia viene elevata da 100 a 150 milioni e per gli aiuti di funzionamento, da 50 milioni a 75 milioni di euro per impresa e per anno. Riguardate al rialzo anche le soglie per gli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, con gli aiuti agli investimenti che passano da 15 a 30 milioni, con costi totali per progetto, che passano da 50 a 100 milioni. Viene confermata, invece, la soglia di 2 milioni di euro, per infrastruttura e per anno, per gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive.
Per gli aiuti agli aeroporti regionali non vengono fissate delle soglie quantitative a differenza degli aiuti a favore dei porti marittimi e quelli interni.
Altro aspetto riguarda l’esenzione dall’obbligo di notifica per gli aiuti trasparenti, che si hanno per quelle misure dove è possibile calcolare a priori l’equivalente sostegno senza procedere alla valutazione del rischio.
La circolare sottolinea la rilevanza delle modifiche in tema di controlli per i regimi di aiuti di natura fiscale. In questi casi, fermo restando l’obbligo di conservazione della documentazione, viene previsto, per gli aiuti concessi automaticamente, che in assenza di una verifica preventiva, gli stati membri devono effettuare una verifica a campione.
Inoltre, tra le varie questioni trattate, vi è la questione degli aiuti per l’accesso delle Pmi ai finanziamenti.
Per beneficiare dell’aiuto, l’ulteriore condizione richiesta è che l’impresa beneficiaria non deve aver rilevato l’attività di un’altra impresa