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La Ue raccomanda: gli Stati diano il via libera al riporto all’indietro delle perdite

La Commissione europea suggerisce il «carry back» fino a un massimo di tre esercizi precedenti

di Gianluca Dan e Andrea Taglioni

La Commissione europea ha emanato il 18 maggio una raccomandazione agli Stati membri sul trattamento fiscale delle perdite durante la crisi da Covid-19. In particolare la raccomandazione vuole definire un approccio coordinato per il trattamento delle perdite subite dalle imprese negli esercizi fiscali 2020 e 2021 con lo scopo di avvantaggiare le imprese alla luce della situazione economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Date le circostanze economiche eccezionali del 2020 e del 2021, a seguito della pandemia, gli Stati membri dovrebbero consentire alle imprese il riporto delle perdite a esercizi precedenti almeno fino all’esercizio fiscale precedente, ossia almeno fino al 2019. Gli Stati membri potrebbero estendere tale periodo per consentire il riporto delle perdite a esercizi precedenti fino ai tre anni precedenti, permettendo così alle imprese di compensare le perdite relative agli esercizi fiscali 2020 e 2021 a fronte di utili già soggetti a imposizione negli esercizi fiscali 2019, 2018 e 2017.

L’effetto di un carry back (letteralmente riporto all’indietro) delle perdite fiscali selettivo, ovvero mirato solamente alle imprese redditizie negli anni precedenti, sarebbe quello di consentire l’imputazione delle perdite fiscali del 2020 e 2021 agli esercizi precedenti ottenendo così il rimborso delle imposte pagate negli anni precedenti.

Tale metodologia di utilizzo delle perdite fiscali è già utilizzata in altri Paesi, quali la Francia e la Germania, e viene ora raccomandata anche agli altri Stati membri.

In questo modo verrebbe risolto il paradosso del poter riportare a nuovo le perdite di questo biennio che non determina impatti sulla liquidità immediata ma consente solo un risparmio di imposte negli anni a venire (ulteriormente limitato dalla norma nazionale che prevede lo scomputo delle perdite formatesi dal quarto periodo d’imposta dalla data di costituzione nella misura limitata dell’80% del reddito imponibile dell’esercizio).

Le imprese potrebbero così ottenere i soldi immediatamente ora che ne hanno più urgentemente bisogno; non dovranno così aspettare fino a quando sarebbero in grado di utilizzare le loro perdite a fronte di futuri debiti d’imposta. Gli Stati membri che rinunceranno ora al gettito fiscale lo riceveranno in futuro dalle imprese che sono rimaste attive e torneranno a essere redditizie. Inoltre, il riporto delle perdite a esercizi precedenti ridurrà i riporti delle perdite attuali nei periodi futuri, il che attenuerà ulteriormente l’impatto sul gettito fiscale.

L’ampliamento del carry back era stato suggerito anche da Confindustria nell’ambito dell’audizione del 12 febbraio 2021 sulla riforma dell’Irpef: «Si potrebbe consentire alle imprese una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle perdite fiscali generate in questa difficile congiuntura economica, eliminando le vigenti limitazioni al loro pieno utilizzo e introducendo l'istituto del carry back».

La cautele per l’attuazione

La raccomandazione evidenzia che per fare in modo che la misura sia davvero mirata, gli Stati membri che decidono di autorizzare il riporto a esercizi precedenti per più di un anno dovrebbero limitarlo alle imprese che non erano in perdita negli anni precedenti. Pertanto, se per due o tre anni è consentito il riporto delle perdite a esercizi precedenti, ciò dovrebbe applicarsi alle imprese che non erano in perdita nel 2019, nel 2018 o nel 2017. La Commissione Ue suggerisce che al fine di limitare le ripercussioni sui bilanci nazionali, gli Stati membri dovrebbero plafonare l’importo delle perdite da riportare a esercizi precedenti. L'importo massimo delle perdite da riportare a esercizi precedenti dovrebbe corrispondere a 3 milioni di euro per esercizio fiscale in perdita.

Interessante anche l’inciso della raccomandazione ove si indica che gli Stati membri dovrebbero consentire alle imprese di richiedere immediatamente il riporto a esercizi precedenti delle perdite che ritengono subiranno durante l’esercizio fiscale 2021, senza dover attendere la fine dell’anno.

Se tale ultima raccomandazione verrà raccolta dal nostro legislatore si potrebbe concedere il riporto indietro delle perdite in corso di formazione, salvo conguaglio in sede di dichiarazione o con altro meccanismo, ai soggetti che erano virtuosi negli esercizi ante pandemia e che ora stanno maturando perdite fiscali.

La raccomandazione se adeguatamente implementata anche con tempistiche di rimborso rapide potrebbe così alleviare gli effetti economici negativi originati dalla pandemia da Covid-19.

Le altre misure già varate

Per far fronte alla difficile situazione economica determinata dalla pandemia da Covid-19 gli Stati membri si sono attivati per aiutare il tessuto imprenditoriale e professionale colpito dalla crisi.

I singoli Stati nella loro autonomia legislativa sono intervenuti con diversi provvedimenti, basti pensare all'Italia che ha fatto fronte alle difficoltà con i contributi a fondo perduto nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, il credito d'imposta botteghe e negozi poi evoluto nel credito d'imposta locazione, quello per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI), quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e tanti altri ancora.

Dal punto di vista civilistico si è data la possibilità di derogare al principio di continuità aziendale e alle regole sulla copertura delle perdite che intaccano il capitale sociale consentendo un loro ripianamento dal 2025 ovvero concedendo cinque esercizi di moratoria, nei quali sono sospese le ordinarie disposizioni civilistiche previste dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo, cinque esercizi successivi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4) e 2545-duodecies del Codice civile.

Un ulteriore “aiuto”, più di facciata che sostanziale, è rappresentato dalla possibilità di sospendere gli ammortamenti derogando alla regola della sistematicità degli ammortamenti stabilità dall'articolo 2426 del Codice civile.

Dal punto di vista fiscale il legislatore ha previsto una serie di disposizioni di portata mai vista precedentemente quali la rivalutazione dei beni d'impresa al 3% o gratuita per il settore alberghiero/termale, il riallineamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali sempre al 3%, la soppressione del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, il differimento nei pagamenti delle imposte e molte altre.

Tutte le agevolazioni sopra indicate potrebbero comunque non aver sempre centrato il principale obiettivo rappresentato dalla necessità di sopperire alla mancanza di liquidità riscontrabile soprattutto nelle piccole e medie imprese. Basti pensare al ristorante chiuso durante i periodi di lockdown che oltre a non incassare i corrispettivi si è visto costretto a continuare a pagare i canoni di locazione, per poter sfruttare il credito d'imposta per le locazioni, o a pagare i fornitori “strategici” necessari in caso di riapertura delle attività. Se a questo si aggiunge anche la contrazione nei pagamenti dei clienti, magari meno ravvisabile per il ristorante ma molto accentuato in altri settori, si comprende che la maggiore necessità per il mondo imprenditoriale e professionale è rappresentata dalla possibilità di avere della “cassa” spendibile.