La vedova paga l’Imu sulla casa familiare ereditata insieme alle figlie
L’unico soggetto passivo è il coniuge superstite. L’articolo 540 del Codice civile disciplina il diritto di abitazione del coniuge superstite prevedendo che a questi, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso su mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Presupposto per la concreta realizzazione del diritto di abitazione è l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all’altro coniuge, essendo inammissibile una loro estensione a carico di quote di soggetti estranei all’eredità, nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e altri soggetti. Pertanto, nel caso in cui la casa coniugale sia in comproprietà con un terzo soggetto, il diritto di abitare l’abitazione non può sorgere e occorre applicare il principio della conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario.
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