La vendita di bevande ai tesserati fa perdere le agevolazioni al circolo culturale
Perde le agevolazioni previste per gli enti non commerciali ai fini Iva e imposte dirette il circolo culturale che esercita un’attività (di gestione di un bar-ristoro) che non rientra tra i propri fini istituzionali e verso pagamento di un corrispettivo o di uno specifico contributo supplementare da parte dei propri tesserati. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza 15865/2018 del 15 giugno ( clicca qui per consultarla ).
La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dei soci di fatto di un circolo marchigiano nella controversia relativa all’avviso di accertamento Iva, imposte dirette e Irap 2003. In particolare, il giudice d’appello aveva fondato la sua decisione sull’erroneo presupposto che, il mancato rinvenimento di estranei «non tesserati» nel locale del circolo in almeno una serata di accesso della polizia municipale, fosse elemento sufficiente per escludere la qualità commerciale dell’ente.
L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione dell’articolo 149 (già 111-bis) Tuir e insufficiente motivazione della pronuncia. I giudici di legittimità lo hanno accolto, precisando che per fruire dell’agevolazione in base agli articoli 4 del Dpr 633/1972 e 111 del Tuir è necessario il concorso di due circostanze, e cioè che l’attività svolta:
a) non sia qualificabile come commerciale, per la sua affinità e strumentalità con i fini istituzionali di associazioni culturali (Cassazione, 21406/2012);
b) abbia come beneficiari solo i soci.
Di conseguenza, non vanno considerati compiuti nell’esercizio dell’attività commerciale, e quindi sono non imponibili, solo le prestazioni e i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Diversamente, nella fattispecie all’esame della Suprema corte, la gestione del bar-ristoro con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, anche se effettuata e riservata solo agli associati, non presentava finalità conformi a quella istituzionale del circolo culturale. E, ai fini del trattamento tributario, si doveva ritenere attività commerciale e, quindi, imponibile.
Cassazione, ordinanza 15865/2018