Imposte

La ventilazione dei corrispettivi taglia l’indicazione di aliquota

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di Alessandro Mastromatteo

In caso di ventilazione dei corrispettivi il documento commerciale può essere rilasciato senza indicazione dell'aliquota Iva applicata; mentre il pagamento con buoni pasto va documentato comunque con rilascio di scontrino elettronico da parte dell'esercente anche se seguito da emissione fattura elettronica: l'agenzia delle Entrate terrà comunque conto dell'eventuale disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente, determinato dalla duplice documentazione rilasciata con riguardo alla medesima operazione.

Con le risposte 419 e 420 (clicca qui) pubblicate ieri l'Agenzia continua nell'attività di interpretazione circa l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anticipato per gli operatori con volume d'affari del 2018 oltre i 400mila euro e a regime, salvo le deroghe stabilite dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, dal prossimo 1° gennaio 2020 per tutti gli altri esercenti.

Ventilazione dei corrispettivi. Con la risposta 420/E, l'Agenzia si è occupata del caso di un commerciante al minuto che liquida l'imposta con il metodo della ventilazione dei corrispettivi potendo quindi annotare, sull'apposito registro, l'importo globale giornaliero comprensivo dell'imposta dovuta senza distinzione di aliquota. Vendendo beni soggetti ad aliquote diverse, l'esercente ha fatto presente di non essere in grado di indicare sul documento commerciale l'aliquota Iva applicata al singolo bene: il sistema informatico utilizzato non è infatti in grado di leggere tramite scanner le aliquote. Il dubbio deriva dal fatto che mentre le specifiche tecniche sui corrispettivi telematici impongono l'indicazione dell'utilizzo del metodo della ventilazione nel campo 4.1.3., il layout del documento commerciale prevede invece l'esposizione dell'aliquota Iva applicata. Le Entrate hanno ammesso la possibilità di non indicare nello scontrino elettronico le singole aliquote applicate, richiedendo comunque, oltre all'indicazione della ventilazione, l'inserimento nel medesimo documento rilasciato al cliente del codice natura N6 e cioè “AL-Altro non Iva”.

Pagamento con buoni pasto. Con la risposta 419/E, l'Agenzia è tornata di nuovo, dopo la risposta 394 del 7 ottobre 2019, sulla questione della documentazione delle vendite ricevendo un buono pasto in pagamento. Il quesito ha riguardato il tema della possibile duplicazione dell'imposta in ragione del fatto che la medesima operazione di vendita viene documentata, al momento dell'utilizzo del buono, con rilascio di scontrino elettronico al cliente e, successivamente, con emissione di fattura elettronica riepilogativa da parte dell'esercente nei confronti della società emettitrice dei buoni pasto. Le Entrate escludono la duplicazione in quanto la prestazione si considera comunque effettuata al momento del pagamento effettivo, coincidente con il rimborso dei buoni pasto o al massimo, e se precedente, quando si emette la relativa fattura, concorrendo alla liquidazione dell'imposta propria di quel momento.

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