Controlli e liti

La voluntary disclosure estende i controlli anche a chi non ha aderito

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Dalle relazioni delle voluntary emergono utili informazioni per lo svolgimento di controlli nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito alla sanatoria. È quanto emerge da una serie di verifiche mirate svolte da vari uffici dell’agenzia delle Entrate che traggono origine da informazioni acquisite dalle relazioni presentate dai professionisti di contribuenti che si sono avvalsi della disclosure.

Le informazioni

Nella predisposizione della relazione del contribuente che ha usufruito della voluntary, i professionisti hanno dovuto precisare le modalità attraverso le quali le violazioni sanate erano state al tempo commesse

Alcune di queste informazioni però possono riguardare non solo colui che ha aderito alla sanatoria ma anche altri contribuenti.

Il caso più frequente attiene la costituzione di capitali illeciti all’estero attraverso fatture false o sovrafatturazioni. Si pensi ad esempio che un contribuente italiano al fine di esportare valuta all’estero o comunque costituirsi delle disponibilità finanziarie oltre confine, negli scorsi anni, abbia trovato dei soggetti compiacenti con sede in paradisi fiscali che hanno emesso delle fatture false ovvero delle fatture con importi superiori a quelli reali

Il contribuente italiano così, effettuando il pagamento della fattura ha dedotto in Italia un costo fittizio (normalmente sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini Irap) e contemporaneamente ha trasferito una somma all’estero, costituendo una disponibilità non dichiarata negli anni

In sede di regolarizzazione di tali violazioni, nella relazione predisposta dal professionista, in genere sono stati indicati i particolari dell’operazione e, segnatamente, gli estremi identificativi della struttura estera che ha emesso le fatture in tutto o in parte inesistenti, i documenti contabili in questione, le coordinate del conto estero su cui tali somme sono affluite

Il raggio d’azione

Una volta acquisite queste informazioni gli uffici possono utilizzarle almeno in due modi.

Individuare dalle varie banche dati disponibili altri residenti in Italia che hanno avuto rapporti con i soggetti esteri indicati come emittenti di fatture per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti per poi procedere a controlli mirati nei confronti di questi operatori italiani.

Tenere evidenza dei citati nominativi esteri in modo che se nel corso di attività di verifica autonoma nei confronti di contribuenti italiani dovessero emergere rapporti con tali soggetti vengono eseguiti ulteriori riscontri.

In entrambe le ipotesi, i verificatori per i contribuenti che non hanno presentato la voluntary, contestano l’inesistenza dei rapporti intercorsi con il soggetto estero indicato da altri nelle rispettive relazioni, come emittente fatture false.

Generalmente si tratta di acquisti di servizi e solo più raramente di beni, ma in ogni caso derivano conseguenze sia sotto il profilo fiscale sia penale e, in particolare:

l’indebita deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;

la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti in tutto o in parte per operazioni inesistenti (reato previsto e punito dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000).

La tesi dell’ufficio è fondata sulla circostanza che se il fornitore estero ha emesso (in base alle voluntary altrui) fatture false, anche tutti gli altri rapporti con soggetti differenti vanno considerati in tutto o in parte fittizi.

Gli step del controllo

Gli step del controllo

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