La voluntary rischia l’ingorgo
La proroga fino al 30 settembre (2 ottobre) del termine per la trasmissione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ha sicuramente dato ad alcuni “incerti” un po’ più di tempo per decidere se usufruire della possibilità di far emergere le attività irregolarmente detenute all’estero.
Un ulteriore incentivo deriva dal fatto che molti contribuenti stanno ricevendo lettere della Direzione centrale in cui vengono avvertiti che risultano trasferimenti da e verso l’estero non indicati nel quadro RW e si ricorda che è in corso la possibilità di accedere alla voluntary disclosure. Ma ormai è da escludere che, senza proroga, si sia in tempo per concludere le complesse operazioni richieste dalla procedura.
La proroga, per contro, ha aumentato le difficoltà dei professionisti perché ha fatto coincidere il termine per la presentazione della richiesta di accesso con quello, rimasto fermo al 2 ottobre, di trasmissione di eventuali istanze integrative, della relazione di accompagnamento, nonché – per coloro che abbiano deciso di optare per l’«autoliquidazione» – dei versamenti di tributi, sanzioni ed interessi.
Per una serie di circostanze, oltre a tutto, è da escludere che sia possibile concentrare tutti gli adempimenti nello stesso giorno in quanto la procedura impone una rigida sequenza temporale:
•trasmissione della richiesta di accesso contestuale acquisizione del numero di protocollo e della “segnatura” indispensabile per trasmettere la relazione di accompagnamento tramite Pec;
•attesa della ricevuta – contenente l’indirizzo cui trasmettere la relazione di accompagnamento, il codice ufficio e il codice atto per fare i pagamenti – con cui l’agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta;
•trasmissione della relazione e della documentazione integrativa mediante Pec all’indirizzo indicato sulla ricevuta di cui al punto precedente allegando al messaggio di posta elettronica stesso la “segnatura” creata in sede di invio telematico della richiesta di accesso;
•per chi ha optato per l’«autoliquidazione», compilazione dei modelli F24 nei quali deve essere indicato il codice ufficio e il codice atto (contenuti nella ricevuta).
La ricevuta di ricezione dell’istanza è quindi indispensabile sia per trasmettere la documentazione e la relazione di accompagnamento, dato che contiene l’indirizzo cui trasmettere la Pec, sia per effettuare i versamenti in autoliquidazione in quanto contiene i codici ufficio e atto.
Ma questa ricevuta è resa disponibile entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio della domanda all’agenzia delle Entrate, salvo cause di forza maggiore. È quindi evidente che i tempi sono ormai strettissimi, visti i molteplici adempimenti da porre in essere negli ultimi giorni disponibili (si veda lo schema a fianco).
I professionisti che hanno deciso di avvalersi dell’autoliquidazione (indispensabile per non aggravare il cliente di ulteriori costi) si stanno, inoltre, rendendo conto di quanto la procedura sia molto più impegnativa di quanto non lo sia stata nella prima edizione della voluntary disclosure, se non altro per la necessità di reperire per tempo i fondi necessari per il pagamento delle somme dovute.
La liquidazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni è complessa anche perché il programma messo a disposizione dalle Entrate per effettuare i conteggi, per quanto utilissimo è un po’ macchinoso.
L’output dell’Agenzia, comunque, contiene l’indicazione degli importi per interessi e sanzioni e i codici tributo; occorre solo ricordare che – per le addizionali regionali e comunali – si deve anche indicare, negli F24, il codice regione e il codice comune. L’esigenza di un ulteriore differimento è, quindi, molto sentita perché l’accavallamento delle scadenze (compresa quella dell’invio dello spesometro) ha mandato in affanno gli studi professionali e questa non è una materia in cui ci si possa permettere di commettere errori a causa della fretta.