Lavoratori in distacco, contributi per un anno nel Paese d’origine
Definizione unitaria della nozione di retribuzione, obbligo di pubblicazione delle condizioni di lavoro per tutti gli Stati membri dell’Unione europea, riduzione del periodo entro cui i contributi possono essere versati nel Paese d’origine.
Sono, queste, alcune delle principali novità contenute nella direttiva 2018/957 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, che modificherà - dal 30 luglio 2020 - le regole del distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (contenute nella direttiva n. 96/71/CE).
La nuova disciplina ha la finalità di garantire la protezione dei lavoratori durante il loro distacco in altri Paesi comunitari, rafforzando il principio di parità di trattamento. Secondo la direttiva - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 luglio - indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese devono garantire ai lavoratori distaccati nel loro territorio le medesime condizioni di lavoro e di occupazione relative alle regole legislative, regolamentari, amministrative, o collettive in materia di tempi di lavoro (riposi, congedi retribuiti), retribuzione, fornitura di lavoratori temporanei, sicurezza, salute e igiene sul lavoro, condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani, condizioni di alloggio (se fornito dal datore ai lavoratori lontani dalla sede abituale) e indennità e rimborsi in materia di spese di viaggio, vitto e alloggio (limitatamente alle spese sostenute dai distaccati per spostarsi dal luogo di lavoro abituale a quello dove devono svolgere la prestazione).
Per rafforzare il principio, viene elaborata una definizione unitaria della nozione di retribuzione. Questa nozione, ai fini della direttiva, èdeterminata da tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nello Stato membro in questione o altrimenti applicabili.
Si prevede, inoltre, l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità̀alla normativa e alle prassi nazionali, senza ritardo e in maniera trasparente, su un unico sito web ufficiale nazionale.
Un altro tema importante riguarda la previdenza. Secondo la nuova disciplina, i contributi previdenziali per il lavoratore distaccato continuano a essere pagati presso il Paese di origine solo per i primi 12 mesi (fino ad oggi si può arrivare a 24 mesi). Tuttavia, qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata, lo Stato membro in cui èprestato il servizio può estendere il periodo fino a 18 mesi. La riduzione ha lo scopo di disincentivare i distacchi fittizi, creati per fruire dei regimi contributivi meno onerosi in ambito comunitario.
Per evitare elusioni, si chiarisce che se un’impresa sostituisce un lavoratore distaccato con un altro che svolge le stesse mansioni nello stesso luogo, ai fini della durata del distacco i due periodi si sommano.
Questi principi, come accennato, non sono immediatamente vincolanti. La direttiva lascia liberi gli Stati membri di adottare le regole attuative interne entro il 30 luglio 2020; fino a tale data, la direttiva 96/71/CE rimarrà applicabile nella versione precedente.