Adempimenti

Lavoro autonomo, dalla prestazione la bussola per il modello Redditi

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di Gianfranco Ferranti

Vanno attentamente valutate le modalità di svolgimento della prestazione per comprendere se nella dichiarazione dei redditi 2017 va indicato un reddito di lavoro autonomo , d’ impresa o di lavoro dipendente . La convenienza fiscale ad inquadrare l’attività nell’una o nell’altra categoria reddituale può, infatti, dare frequentemente luogo a contestazioni, risultando diverse le modalità di tenuta della contabilità e di calcolo della base imponibile dell’Irap (per le prime due categorie) nonché di determinazione del reddito.

Il reddito di lavoro autonomo

L’articolo 53, comma 1, del Tuir stabilisce che sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’ esercizio abituale, ancorché non esclusiva, di arti e professioni .

La circolare 7/1496/1977 ha precisato che «l’attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve, cioè, trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità». Abitualità e professionalità sono, pertanto, «due facce della stessa medaglia» e finiscono, in sostanza, per coincidere. Nella risoluzione 550326/1988 è stato ribadito che il requisito della professionalità sussiste in presenza di più atti coordinati e finalizzati allo scopo, posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità, anche in assenza dell’obbligo di iscrizione in un albo o elenco.

Nella nota del Mef 4594/2015 e nella risoluzione 88/E/2015 delle Entrate è stato affermato affermato che l’iscrizione al relativo albo costituisce indizio dell’abitualità dell’attività professionale (così anche la sentenza della Cassazione 2297/1987, riguardante l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici).

Il reddito d’impresa

Particolarmente delicato appare il confine con le attività «organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile», che, in base all’articolo 55, comma 2, lettera a), del Tuir, danno luogo a redditi d’impresa. Si tratta delle attività artistiche e professionali nel cui svolgimento l’organizzazione in forma d’impresa assume un ruolo prevalente rispetto all’opera prestata dal contribuente. La Cassazione, nelle pronunce 1468/1988, 27211/2006, 22579/2012 e 13509/2013 (relative ai geometri che effettuano servizi topografici e aerofotogrammetrici), ha ritenuto che l’organizzazione e l’utilizzo di beni strumentali di ampie dimensioni abbia “snaturato” l’attività svolta dal contribuente, che risultava al servizio dell’organizzazione imprenditoriale, la quale poteva agire, nella maggioranza dei casi, in modo indipendente e al di fuori dal suo controllo tecnico.

La circolare 7/1977 ha chiarito che possono rientrare, tra le altre, nell’ambito del reddito d’impresa le prestazioni didattiche, di cure estetiche e di laboratorio . Nel caso, ad esempio, delle attività dei laboratori di analisi mediche è stato affermato, nella circolare 12/E/1983, che esse rientrano, di regola, tra quelle produttive di redditi di lavoro autonomo, trattandosi di una «prestazione che, estrinsecandosi in un giudizio di merito sull’analisi eseguita, costituisce un’attività professionale intellettuale autonoma», essendo richiesta anche l’iscrizione all’ordine dei medici con la relativa specializzazione. È stato, però, ritenuto possibile anche l’inquadramento nell’ambito del reddito d’impresa, qualora risulti sussistere «un’organizzazione di tipo imprenditoriale - secondo la nozione elaboratane dalla dottrina e dalla giurisprudenza - nel cui contesto viene a perdere ogni rilevanza e significato la figura del medico ai fini della prestazione dell’attività richiesta dalla clientela e resa sulla base di un rapporto fiduciario fondato sull’intuitus personae ed assume, viceversa, esclusiva o preponderante importanza la struttura sanitaria oggettivamente considerata».

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