Lazio, comparsa online bocciata per i ricorsi ante 15 aprile 2017
La regolare costituzione in giudizio dell’amministrazione di fronte al giudice tributario laziale non può avvenire telematicamente per i ricorsi introduttivi incardinati prima del 15 aprile 2017. Ciò perché tale comportamento viola il principio del contraddittorio processuale e la costituzione va così dichiarata inammissibile e non può essere presa in considerazione.
Tuttavia, la mancata regolare costituzione in giudizio del Fisco può sempre fare presumere la fondatezza delle tesi difensive del contribuente/ricorrente. Ciò perché comunque il giudice tributario, in presenza di argomentazioni difensive plausibili, rilevanti e non manifestamente infondate, è tenuto ad accogliere il ricorso. Così la Ctp Roma, sentenza 15901/13/2017 (presidente Genovese, relatore Parisi).
Nel 2015 l’amministrazione accerta con il redditometro un maggiore reddito di oltre 68mila euro, per il periodo d’imposta 2009. Il ricorso si basa su due motivi:
• il costo di acquisto dell’autovettura usata non è 27mila euro bensì 8mila e cioè la differenza tra il prezzo pagato e la somma rimborsata dall’assicurazione;
• i 41mila euro relativi agli indici di capacità contributiva vanno imputati in via esclusiva al coniuge.
Il ricorso in plico viene trasmesso all’amministrazione e la copia cartacea depositata presso la Ctp.
L’amministrazione resiste ma costituendosi in giudizio trasmette solo in via telematica la relativa comparsa. La Ctp, allora, dichiara inammissibile la costituzione in giudizio dell’amministrazione.
Infatti il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, con riferimento agli organi della giustizia tributaria della Regione Lazio, prevede che il deposito di documenti in via telematica sia consentito unicamente per i ricorsi incardinati a decorrere dal 15 aprile 2017.
Pertanto la modalità telematica scelta dall’amministrazione viola il principio del contraddittorio processuale, non consentendo al contribuente/ricorrente di prendere visione del contenuto delle controdeduzioni e di replicare in maniera compiuta e consapevole.
Inoltre, la Ctp accoglie il ricorso introduttivo nel merito:
• l’amministrazione è attore in senso sostanziale del processo tributario e deve sempre dimostrare in modo puntuale l’esistenza dei fatti costitutivi su cui si fonda la propria pretesa. La mancata costituzione in giudizio può quindi bastare per considerare fondata la tesi del contribuente/ricorrente perché l’amministrazione proprio in ragione dell’inammissibilità della comparsa, non si difende dalle contestazioni mosse nel ricorso introduttivo;
• la mancata regolare costituzione in giudizio del Fisco, che configura un insolito contegno processuale, non impedisce al giudice di pronunciarsi sui motivi del ricorso.
Il giudice lo accoglie se le argomentazioni sono plausibili, rilevanti e non manifestamente infondate, eventualmente corroborate da pertinente documentazione probatoria.
Ctp Roma, sentenza 15901/13/2017