Controlli e liti

Le antenne di telefonia mobile non pagano Imu e Tasi

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di Luigi Lovecchio

Gli impianti funzionali ai servizi di telecomunicazione (antenne di telefonia mobile) non sono soggetti a Imu/Tasi. Questo in ragione della previsione interpretativa dell’articolo 12 del Dlgs 33/2016, che ha stabilito che le opere di telecomunicazione possono essere soggette solo a Tosap o a Cosap. L’innovativo principio è stato affermato dalla Ctp di Ravenna, nella sentenza 170/1/18, recependo la tesi del difensore del contribuente, l’avvocato Alberto Iadevaia.

In base all’articolo 93 del Dlgs 259/2003, «le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge» . il successivo comma 2 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che agli operatori della telecomunicazione non possono essere imposti ulteriori oneri e contributi, ad eccezione della Tosap o della Cosap, il canone di occupazione alternativo alla tassa.

Il problema che si è posto inizialmente consisteva nello stabilire se, in aggiunta al Tosap/Cosap, i comuni potessero applicare il canone di occupazione previsto dall’articolo 27 del codice della strada, perché previsto per legge. L’orientamento della giurisprudenza è stato all’inizio talvolta favorevole agli enti locali. Per risolvere la questione in senso favorevole agli operatori di telefonia è intervenuta la disposizione, qualificata formalmente come interpretativa, dell’articolo 12 del Dlgs 33/2016. In base a questa norma, la previsione dell’articolo 93, comma 2 del Dlgs 259/2003, deve essere interpretata nel senso che le opere in esame sono soggette esclusivamente a Tosap/Cosap.

Per completare l’esame del quadro normativo, va ricordato che le antenne e i ripetitori sono considerati immobili appartenenti alla categoria catastale D. In quanto tale, gli stessi sarebbero in astratto soggetti al pagamento di Imu e Tasi. A decorrere dal primo gennaio 2016, tuttavia, per effetto della nuova disciplina sugli imbullonati, la rendita catastale riferita a questi immobili è stata notevolmente ridotta. A questo proposito, si rinvia alle indicazioni tecniche della circolare 2 del 2016 dell’agenzia delle Entrate.

La controversia decisa dai giudici ravennati è sorta con riferimento a Imu/Tasi relative al 2014, dovute sulle antenne regolarmente classate nella categoria D7. In particolare, secondo il contribuente, non era dovuta nessuna imposta, ad eccezione di Tosap/Cosap, in attuazione della previsione interpretativa ricordata prima. Secondo il comune, invece, si sarebbe in presenza in realtà di una norma sostanzialmente innovativa, in quanto tale applicabile solo a decorrere dall’1° luglio 2016.

La Ctp ha accolto la tesi dell’operatore, richiamando tra l’altro le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione nella sentenza 283/2017. Il giudice di legittimità ha, in questa occasione, riconosciuto la portata interpretativa della norma del 2016, seppure al diverso fine di dichiarare non dovuto il canone previsto dal codice della strada, in aggiunta al Tosap/Cosap. Applicando il medesimo criterio di diritto, dunque, il collegio ha affermato l’esenzione da Imu e Tasi degli impianti di telefonia, a valere già dalle annualità precedenti il 2016.

Si tratta peraltro di una delle prime pronunce edite sull’applicabilità della speciale disciplina contenuta nel codice delle comunicazioni elettroniche anche i fini dei tributi patrimoniali sugli immobili.

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