Le assegnazioni dei beni ai soci passano dal quadro RQ
Le società che abbiano fruito nel corso del 2017 delle agevolazioni relative alle assegnazioni /cessioni dei beni d’impresa ai soci (leggi 208/2015 e 232/2016) dovranno ricordarsi necessariamente di compilare la sezione XXII del quadro RQ del modello Redditi, in quanto «l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata» (circolare 26/E/2016).
In altri termini, i benefici fiscali sono riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria solo se i relativi importi vengono evidenziati nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, nel quadro RQ del modello Redditi SP o SC si dovranno indicare le assegnazioni o le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, poiché quelle poste in essere nel 2016 dovevano essere presentate nel modello dichiarativo relativo a quel periodo d’imposta. Non è stato chiarito se l’eventuale omissione dichiarativa sia sanabile presentando semplicemente una dichiarazione integrativa o sia necessario ricorrere all’istituto della remissione in bonis, tuttavia considerata l’importanza dell’indicazione in dichiarazione, si potrebbe ritenere necessario attivare tale ultima procedura; ma sarebbe comunque opportuno un chiarimento ufficiale.
Ciò premesso, ai fini dichiarativi occorre distinguere tra beni immobili (RQ82) e beni mobili registrati iscritti in pubblici registri (RQ83) non utilizzati come beni strumentali all’attività di impresa, indicando:
•nella colonna 1, il valore normale del bene assegnato o, nel caso di immobili, il valore catastale, qualora nell’atto di trasferimento si sia optato per l’applicazione della rendita catastale;
•nella colonna 2, il valore fiscalmente riconosciuto del bene assegnato/ceduto;
•nella colonna 3, la differenza tra i due valori precedentemente indicati e, in caso di risultato negativo, l’importo va preceduto dal segno "-".
Il valore di cui alla colonna 3 deve essere tassato con imposta sostitutiva da indicare nel rigo RQ84, calcolata all’8% o al 10,5% per le società considerate non operative (in questo caso occorre barrare la colonna 2). In ipotesi di assegnazione con annullamento di riserve in sospensione d’imposta in contropartita del bene fuoriuscito, tali importi, da indicare nel rigo RQ85, sono assoggettati a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Infine, si ricorda che entro il prossimo 18 giugno (il 16 giugno 2018 cade di sabato) si dovrà versare la seconda e ultima rata (pari al 40%) delle imposte sostitutive dovute per l’agevolazione, utilizzando i seguenti codici tributo: «1836» per il versamento dell’imposta dell’8% o del 10,5% e «1837» per il tributo dovuto sulle riserve in sospensione di imposta.
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