Le attività agricole connesse dribblano il criterio per cassa
Le attività agricole connesse dribblano il criterio di cassa ma non l’agriturismo. Le attività che in base all’articolo 2135 del Codice civile hanno natura agricola ma che non rientrano nel reddito agrario trovano lo sbocco nella denuncia dei redditi nel quadro RD. Questo quadro può essere utilizzato soltanto dalle persone fisiche e dalle società semplici e prevede la determinazione forfetaria del reddito.
Sotto il profilo soggettivo, vi sono due eccezioni in ordine alla determinazione forfettaria del reddito: l’attività agrituristica svolta dalle società in nome collettivo e società in accomandita semplice, che possono determinare il reddito con il coefficiente di redditività pari al 25%, e la produzione di energia elettrica per la parte eccedente la franchigia e la tariffa incentivante il cui reddito è pari al 25% sia per Srl, Snc e Sas agricole.
Queste società, tuttavia, ancorché forfettariamente, determinano il reddito nei quadri del reddito di impresa (G o F). La novità della determinazione del reddito con il criterio di cassa per tutte le attività connesse segue le regole proprie nel senso che, generalmente, si assumono i corrispettivi registrati ai fini dell’Iva, indipendente dal momento in cui avviene il pagamento.
La circolare 11/E/2017, che ha illustrato il criterio di cassa, ha specificato che soltanto l’agriturismo deve assumere i ricavi conseguiti ovvero se il contribuente ha optato per il regime della registrazione Iva in base alle fatture registrate (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973). Queste regole si applicano qualora l’attività agrituristica abbia generato ricavi nel 2016 di ammontare non superiore a 400mila euro (in caso contrario vige l’obbligo della contabilità ordinaria).
In particolare, il quadro RD (quindi per le PF e SS) prevede queste ipotesi di reddito determinabile forfetariamente. Il reddito di allevamento per gli animali allevati in eccedenza è determinato secondo i coefficienti del Dm 20 aprile 2006 e prescinde dai pagamenti in quanto la base imponibile è generata dal numero degli animali. Anche le attività di produzione di vegetali su più piani produttivi sono tassate sulla base del reddito agrario virtualmente corrispondente alla superficie coltivata che supera il secondo piano produttivo.
Le attività connesse relative alla cessione di beni non compresi nel decreto ministeriale 13 febbraio 2015, il cui reddito è pari al 15% dei corrispettivi annotati ai fini dell’Iva, assume come riferimento le fatture registrate a tali fini. Anche le prestazioni di servizi svolte dalle imprese agricole e rientranti nel concetto di attività all’articolo 2135, comma 3, del Codice civile (reddito pari al 25%), la base imponibile è determinata sulla base delle fatture emesse ai fini dell’Iva.
Infine, il medesimo criterio viene assunto per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware