Le donazioni di azienda non intaccano la franchigia esente da imposta di successione
L’apertura dell’interpello 571 riguarda anche patti di famiglia o trust funzionali ad acquisire il controllo
La franchigia esente dall’imposta di successione non è intaccata dalla precedente donazione (o patto di famiglia o trust) esente da imposta di donazione in quanto avente a oggetto quote di partecipazione al capitale di società la cui titolarità permetta al beneficiario di acquisire il controllo della società stessa. È quanto l’agenzia delle Entrate riconosce nella risposta a interpello 571 del 30 agosto 2021.
Se tra lo stesso donante e lo stesso donatario (in ipotesi, genitore e figlio) sia stipulata una pluralità di donazioni, nelle donazioni successive occorre tener conto (è il cosiddetto «coacervo») di quelle precedenti per verificare se esse abbiano eroso, in tutto o in parte, la franchigia esente da imposizione: nel caso della donazione tra coniugi o parenti in linea retta si tratta della franchigia del valore di un milione (o di 1,5 milioni se il donatario è portatore un handicap grave).
Lo stesso ragionamento, con riguardo alle donazioni, deve poi essere pari pari ripetuto con riferimento alla stipula di contratti recanti il patto di famiglia oppure l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (dopo la circolare messa in consultazione dalle Entrate l’11 agosto, ci si deve riferire, per l’applicazione dell’imposta di donazione, non più all’atto di dotazione del trust, ma all’atto con il quale il trustee distribuisce ai beneficiari i beni del trust). Ebbene, non tutte le donazioni fanno coacervo. Infatti, l’articolo 57 del Dlgs 347/1990 (il Tus, testo unico dell’imposta di successione e donazione) sottrae al coacervo:
a. le donazioni di cui all’articolo 1, comma 4, del Tus, e, cioè, le elargizioni fatte per coprire le spese di mantenimento, educazione e malattia, le spese ordinarie per abbigliamento e nozze, le liberalità d’uso (cioè in occasione di servizi resi o in conformità agli usi) e le donazioni di «modico valore»;
b. le donazioni «registrate... con pagamento dell’imposta in misura fissa», vale a dire quelle aventi a oggetto “beni culturali” sottoposti a vincolo storico- artistico;
c. le donazioni «registrate gratuitamente» in base all’articolo 3 del Tus.
In quest’ultimo ambito rientrano anche le donazioni (i patti di famiglia e i trust) esenti da imposta di donazione (comma 4-ter di detto articolo 3) in quanto aventi a oggetto aziende o quote di partecipazioni (anche azionarie) al capitale di società, a condizione che il beneficiario del trasferimento prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa o detenga il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente all’atto di donazione, un’ apposita dichiarazione in tal senso. Inoltre, se si tratta di società di capitali, per l’esenzione occorre pure che l’atto di trasferimento abbia a oggetto quote di partecipazione mediante le quali sia acquisito o integrato il controllo della società (vale a dire il 50,01% dei voti nell’assemblea che approva il bilancio e nomina le cariche sociali).