Controlli e liti

Le liberalità che aumentano la capacità reddituale devono essere documentate

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di Roberto Bianchi

In tema di accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono oltreché al relativo contenuto. Inoltre, qualora il contribuente sostenga che la spesa sia frutto di liberalità o di altra provenienza, la correlata prova deve essere fornita con la produzione di documenti dai quali si evinca non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto a dimostrare l’impiego dei menzionati introiti per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.

Non risulta essere pertanto sufficiente che il contribuente dimostri la sussistenza del reddito del familiare, ma occorre l’ulteriore dimostrazione della durata del possesso, in maniera tale che possa ritenersi provata, anche in via presuntiva, la sua destinazione alla spesa per incremento patrimoniale e, di conseguenza, la semplice dimostrazione dell’esistenza del reddito riferibile al familiare, se è rivelatrice di una astratta maggiore capacità contributiva domestica, non è di per sé stessa induttiva del fatto che detto maggiore reddito sia stato impiegato proprio per sopperire alle esigenze di uno dei componenti del nucleo familiare, sul quale incombe l’onere di contrastare il risultato derivante dall’applicazione dei suddetti indici nei suoi confronti.
A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione mediante l’ ordinanza 23377/2019 .

Si verifica di frequente che, a fronte dell’accertamento redditometrico nei confronti di un figlio vengano addotte, quale giustificazione, le elargizioni in denaro ricevute dai genitori, così come in effetti è avvenuto anche nel caso rappresentato nell’ordinanza in commento.
La Suprema Corte in tale ambito ha sancito, in forza della giurisprudenza pregressa (ordinanza 10545/2019) la sussistenza di una presunzione di concorso reddituale dei familiari alle spese della famiglia, ma il concreto trasferimento delle disponibilità finanziarie da un componente del nucleo familiare a un altro deve essere comprovato in quanto la capienza del reddito di un familiare anche per le spese di un altro membro, non implica necessariamente che ciò si sia verificato potendo, tale capiente reddito, essere destinato ad altri soggetti o a ulteriori finalità (Cassazione 1332/2016).
Il contribuente, pertanto, è tenuto a comprovare, mediante specifica documentazione, le liberalità ricevute (Cassazione 24597/2010) e il loro possesso per un periodo sufficiente a costituire la provvista per le spese contestate, dimostrazione che, peraltro, a parere dei giudici di legittimità, non risulta essere (quantomeno per masse) così complessa (Cassazione 7277/2018) al punto che fin anche l’amministrazione finanziaria ha ammesso che gli elementi di capacità contributiva significativi nell’ambito dell’accertamento sintetico del contribuente possono trovare spiegazione anche nei redditi posseduti da altri familiari (paragrafo 5, circolare 49/E/2007).

In riferimento alla posizione reddituale del nucleo familiare nel suo complesso, per tale deve intendersi – a parere della Corte Suprema - unicamente la famiglia naturale costituita dai coniugi conviventi e dai figli, anzitutto minori.
La presunzione del concorso di tali soggetti alla generazione del reddito, in grado di fornire una giustificazione all’accertamento sintetico, trova il suo fondamento nel vincolo che lega le persone menzionate e non già nel mero fatto della convivenza, escludendo pertanto la possibilità di desumere da quest’ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale considerato avulso al nucleo familiare (Cassazione 5365/2014).

Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 23377/2019

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