Adempimenti

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Cinque per mille, enti beneficiari alla chiamata delle comunicazioni integrative

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio


Col nuovo cinque per mille scatta l’elenco permanente dei beneficiari con meno obblighi per gli enti. Da un anno è stato eliminato l’obbligo di trasmettere ogni anno una nuova domanda telematica di iscrizione accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale. Tuttavia, gli enti iscritti dovranno comunque fare attenzione alle scadenze previste per eventuali comunicazioni integrative, pena la possibile esclusione dagli elenchi.
In presenza di variazioni dei dati presenti in elenco, infatti, spetta agli enti comunicare all’Amministrazione finanziaria le nuove informazioni per aggiornare l’elenco, con tempistiche ben definite.

Una delle ipotesi è la nomina di un nuovo rappresentante legale diverso rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedente. In tal caso, il nuovo rappresentate legale deve provvedere, a pena di decadenza, a trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data della sua nomina e quella di iscrizione dell’ente al riparto del contributo, nonché attestando che continuano a sussistere le condizioni per beneficiare del contributo. Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione è fissato al 1° luglio 2019. Anche dopo la scadenza, però, sarà possibile regolarizzare la propria posizione inviando una dichiarazione sostitutiva tardiva entro il 30 settembre 2019, pagando una sanzione di 250 euro. Stessa procedura potrà essere utilizzata per gli enti che intendano iscriversi per la prima volta all’elenco e che non abbiano rispettato le scadenze ordinarie (risoluzione 46/E/2012).

Un’altra comunicazione necessaria è quella relativa alla variazione della denominazione, da valutare attentamente per gli enti per gli enti che decideranno di adeguarsi alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore. Ogniqualvolta i dati presenti nell’elenco subiscano cambiamenti (come appunto la denominazione oppure la provincia o l’indirizzo ove è posta la sede dell’ente), il rappresentante legale ha l’onere di inviare un’apposita comunicazione, pena sempre la decadenza dal beneficio. A tal fine il termine per segnalare eventuali correzioni ai dati presenti nell’elenco è scaduto il 20 maggio. Tuttavia, per gli enti che intendono accedere al Terzo settore l’adempimento dovrebbe riguardare il prossimo anno.

Una delle modifiche statutarie obbligatorie per adeguarsi alle nuove disposizioni è l’inserimento nella denominazione di locuzioni o acronimi specifici, come quelli di «ente del Terzo settore» o «Ets», per coloro che si iscriveranno nella sezione residuale del Registro unico nazionale (Runts). Tuttavia, la nuova denominazione sarà efficace ed utilizzabile dall’ente solo dopo l’effettiva messa in funzione del Registro e l’iscrizione nello stesso, in una delle sezioni previste. Fino a quel momento, quindi, non sarà possibile comunicare alcuna variazione all’Amministrazione finanziaria ai fini del cinque per mille, in quanto la qualifica di Ets non può dirsi ancora acquisita.

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