Adempimenti

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Cooperative, l’esenzione dagli Isa dipende dalla qualifica

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Per le cooperative l’obbligo di compilazione degli indici sintetici di affidabilità (Isa) dipende dalla qualifica assunta. Questo è quanto emerge dal nuovo quadro normativo e dagli ultimi chiarimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (circolari 17/E e 20/E). Come molti contribuenti, dal periodo di imposta 2018 anche le società cooperative sono chiamate a misurarsi con questi nuovi indicatori che hanno sostituito gli studi di settore, seppure alcuni soggetti siano esclusi dall’obbligo. Cerchiamo quindi di capire, nell’ambito del mondo cooperativo, quando bisogna essere compliant alla nuova disciplina.
In primo luogo, per espressa disposizione normativa sono esonerate dalla compilazione le cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci/utenti, nonché quelle che esercitano attività di «trasporto con taxi» o «trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente» (Dm di approvazione degli Isa del 23 marzo e del 28 dicembre 2019).
Sono, invece, tenute ad osservare le nuove regole le coop a mutualità prevalente, analogamente a quanto previsto dalla precedente disciplina degli studi di settore. Sul punto, tuttavia, l’agenzia delle Entrate (circolare 20/E del 9 settembre) ha precisato che in tali ipotesi bisogna comunque tenere in considerazione che i fini mutualistici perseguiti da questi enti sono suscettibili di incidere in maniera rilevante sui ricavi percepiti. Per cui, laddove simili fattori abbiano condizionato negativamente il risultato degli Isa, la coop potrà darne atto nelle note aggiuntive al modello, onde evitare contestazioni.
Il discorso cambia ancora per le cooperative (a mutualità prevalente o meno) che entreranno nel Terzo settore come imprese sociali. Il Dlgs 112/2017 esclude espressamente le imprese sociali dall’applicazione degli Isa - unitamente agli enti del Terzo settore che opteranno per i nuovi regimi forfettari introdotti dalla riforma (articoli 80 e 86 del Dlgs 117/2017). Di conseguenza, le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, e le altre società cooperative che sceglieranno di adottare questa veste iscrivendosi nell’apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali, non dovranno compilare i modelli Isa.
L’esonero, tuttavia, come specificato dall’agenzia delle Entrate (circolare 17/E) non è ancora operativo. L’agevolazione in questione rientra tra quelle al vaglio della Commissione europea, per cui sarà operativa solo a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione.
Fino ad allora, le coop che abbiano già scelto di diventare imprese sociali dovranno comunque adempiere all’obbligo compilativo, salvo rientrare in uno degli altri casi di esonero visti in precedenza.

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