LE PAROLE DEL NON PROFIT/Imprese sociali, incentivi alla capitalizzazione a maglie larghe
La riforma del Terzo settore assegna un ruolo di primo piano alle “nuove” imprese sociali ( Dlgs 112/2017 ) e valorizza lo svolgimento di attività d’interesse generale con metodo imprenditoriale e senza scopo di lucro soggettivo, con stringenti limiti alla distribuzione degli utili. L’articolo 18 del decreto introduce norme fiscali che tengono conto di queste peculiarità, prevedendo da un lato la non imponibilità degli utili reinvestiti e dall’altro specifici incentivi alla capitalizzazione, sotto forma di detrazioni Irpef o deduzioni dalla base imponibile Ires a favore di quanti apportano capitali in queste realtà.
La spettanza di queste detrazioni e deduzioni riguarda, in particolare, gli investimenti effettuati in società (incluse le cooperative) e in fondazioni che «abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 (20 luglio 2017, ndr)» e che «siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data».
Il requisito legato all’acquisizione della qualifica può ritenersi soddisfatto non solo per le imprese sociali costituite dopo il 20 luglio, ma anche per i soggetti pre-esistenti ( purchè nei 36 mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto) che, adeguandosi alle prescrizioni del nuovo decreto, potranno ottenere la qualifica in esame. Ciò vale anche per i soggetti che si qualificavano come imprese sociali in base al vecchio Dlgs 155/2006, i quali potranno continuare ad usufruire della qualifica soltanto adeguandosi al nuovo decreto. In questo senso depone l’articolo 17, comma 3, del Dlgs 112/2017 che, fino al 20 luglio 2018, consente alle vecchie imprese sociali di eseguire le occorrenti modifiche statutarie con deliberazione dell’assemblea ordinaria.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo alla costituzione della società o dell’ente, la fruizione dei benefici è limitata dalla lettera della norma ai soli apporti in soggetti formati dal 20 luglio 2014 in poi, cioè nei 36 mesi precedenti l’entrata in vigore del Dlgs 112/2017. La diposizione, sotto questo punto di vista non pone limiti temporali invece per i soggetti costituiti successivamente al 20 luglio 2014 e pertanto una impresa sociale potrà continuare a godere di tali agevolazioni a prescindere dalla “anzianità” operativa.
Resta da osservare, circa l’ambito di applicazione degli incentivi in esame, che la norma non pone restrizioni di ordine societario e che, pertanto, i benefici dovrebbero applicarsi anche per gli apporti effettuati in imprese sociali costituite come società di persone, a differenza di quanto previsto per le start-up e Pmi innovative, che devono necessariamente configurarsi come società di capitali.