LE PAROLE DEL NON PROFIT/Iscrizione al registro del Terzo settore con effetto sospensivo
Più chiaro il coordinamento tra registro delle persone giuridiche e Registro unico nazionale del Terzo settore (Run). Questo uno dei risultati raggiunti dal decreto correttivo al Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts), approvato in via definitiva lo scorso 2 agosto dal Consiglio dei ministri.
Il chiarimento risolve alcune incertezze applicative sollevate dalla vecchia formulazione dell’articolo 22 del Cts, che ha introdotto una nuova procedura per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni del Terzo settore, alternativa a quella del Dpr 361/2000. Per questi enti la riforma ha pensato un percorso semplificato che consente di acquistare la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione nel Registro unico, senza passare per il controllo preventivo di Regioni e Prefetture: la verifica delle condizioni per la costituzione e per l’assunzione della qualifica di Ets viene spostata in capo al notaio che, ricevuto l’atto costitutivo, provvederà entro 20 giorni a depositare la documentazione presso il Run e a richiedere l’iscrizione dell’ente; successivamente l’ufficio del Registro dovrà verificare la regolarità formale dei documenti e procedere all’iscrizione, con la quale l’ente acquista automaticamente la personalità giuridica.
Se per le fondazioni e associazioni che nascono come enti del Terzo settore (i.e. non hanno mai ottenuto in precedenza il riconoscimento della personalità giuridica) questo nuovo meccanismo non pone problemi, per i soggetti già iscritti negli attuali registri delle persone giuridiche, prima delle modifiche introdotte dal correttivo, restavano incerte quali fossero le conseguenze del passaggio al Run. Sul punto, lo schema di decreto approvato in via preliminare lo scorso 21 marzo ha provato a dare una soluzione: l’iscrizione al Run comporta la cancellazione dai precedenti registri.
Se da un lato la proposta aveva il merito di evitare le sovrapposizioni dovute ad una doppia iscrizione (si pensi soltanto alla duplicazione dei controlli, di prefetture/regioni e ufficio del Registro unico nazionale), dall’altro apriva ad un’ulteriore incertezza, evidenziata dal Consiglio di Stato nelle sue osservazioni, sugli effetti di un’eventuale successiva cancellazione dal Run. In particolare, rimaneva incerto se gli enti che erano iscritti nei registri regionali e prefettizi (e che da essi erano stati cancellati per effetto dell’iscrizione al Run), dovessero riattivare il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica o se invece rivivesse l’originaria iscrizione (con conseguente conservazione della personalità giuridica).
Proprio questo dubbio è stato risolto con l’approvazione del decreto correttivo. Nella versione definitiva è chiarito che l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore sospende l’efficacia dell’iscrizione nel precedente registro delle persone giuridiche. Una fondazione/associazione che ha già ottenuto il riconoscimento potrà quindi transitare nel Run senza perdere la personalità giuridica acquisita. Di tale iscrizione verrà data comunicazione alla Prefettura o alla Regione/Provincia autonoma competente e la vecchia iscrizione rimarrà “congelata” fintanto che dura la permanenza nel Registro unico. Laddove l’ente poi dovesse essere per qualsiasi ragione cancellato dal Run (ad esempio per cancellazione volontaria o per sopravvenuta perdita dei requisiti per essere iscritto), riprenderà vigore l’iscrizione originaria senza perdita della personalità.
Resta ancora da chiarire quali adempimenti dovranno porre in essere gli enti già riconosciuti per entrare nel Terzo settore. Oltre alla fase di costituzione, per le associazioni e fondazioni che hanno acquistato la personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/2000 il controllo di Prefetture e Regioni si estende anche ad eventuali modifiche statutarie, da approvare con le stesse modalità e termini previsti per il riconoscimento (articolo 2 del Dpr 361/2000). A rigore, quindi, anche la modifica per l’adeguamento degli statuti alla riforma del Terzo settore dovrebbe passare prima al vaglio degli organi regionali/prefettizi competenti, salvo poi subire un ulteriore controllo da parte dell’ufficio del Registro unico. Il tutto, con evidente duplicazione di adempimenti e rischio di giudizi contrastanti.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware