Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Per fondazioni e associazioni debutta l’organo di controllo

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Da sempre garanzia di trasparenza e legalità nelle società di capitali, l’organo di controllo fa il suo ingresso anche nel Terzo settore. Con l’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) per le fondazioni che si iscriveranno al Registro unico nazionale diventa sempre obbligatorio dotarsi di un organo di controllo, anche monocratico, che vigili sulla correttezza della gestione mentre per le associazioni (riconosciute e non) lo stesso è richiesto solo se hanno superato per due esercizi consecutivi precisi limiti dimensionali (totale dell’attivo patrimoniale superiore a 110mila euro, entrate superiori a 220mila euro e dipendenti occupati in media nell’esercizio superiore e 5 unità) o se hanno costituito patrimoni destinati a uno specifico affare (articolo 30 del Cts).

La previsione mira a prevenire e reprimere possibili fenomeni di abuso della qualifica di ente del Terzo settore (Ets) attraverso un sistema di sorveglianza continuativo e sostanziale dell’attività di questi enti. Come nelle società di capitali, l’organo di controllo dovrà vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente e sul suo funzionamento. A tal fine, si potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, anche richiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Inoltre, per assicurare la piena libertà e autonomia rispetto a coloro che esercitano la gestione dell’ente, i membri dell’organo di controllo dovranno possedere gli stessi requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i sindaci di società per azioni dall’articolo 2399 del Codice civile (non essere interdetti/inabilitati/falliti, non avere rapporti di parentela con gli amministratori dell’ente e non essere legati all’ente da rapporti di lavoro o consulenza) ed essere scelti tra revisori legali, professori universitari di ruolo in materie economiche/giuridiche o tra i soggetti iscritti in appositi albi professionali individuati con decreto del ministero della Giustizia (articolo 2397, comma 2, del Codice civile). Con la precisazione che se l’organo è collegiale, queste ultime competenze professionali dovranno essere possedute da almeno uno dei suoi componenti.

Alla vigilanza sulla gestione si aggiungono compiti ulteriori, imposti dalla particolare natura delle attività svolte dagli enti no profit. L’organo di controllo sarà chiamato a monitorare il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte degli enti e, per quelli che vi sono tenuti, dovrà dare atto dell’esito di tale controllo nel bilancio sociale ed attestare che quest’ultimo è stato redatto in conformità alle linee guida fissate con decreto del ministero del Lavoro.

Solo eventuale è l’attività di revisione legale dei conti dell’organo di controllo. Per gli enti che superano i più ampi limiti dimensionali fissati dall’articolo 31 del Cts l’atto costitutivo o lo statuto potranno scegliere se attribuire tale funzione ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione) oppure all’organo di controllo, a condizione che almeno uno dei suoi membri sia iscritto nel registro dei revisori legali (in tal senso lo schema di decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 marzo).

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