LE PAROLE DEL NON PROFIT/Per l’organizzazione di volontariato anche gli aderenti agli enti «associati»
Nuove regole per l’esercizio delle attività statutarie delle organizzazioni di volontariato (Odv): nel riordinare la disciplina degli enti non profit il Codice del Terzo settore (Cts) ha dettato particolari disposizioni per questa tipologia di enti, con alcune differenze rispetto al previgente quadro normativo. Così come gli altri enti del Terzo settore (Ets), le Odv devono operare in via esclusiva o principale in uno o più dei settori di interesse generale elencati dall’articolo 5 del Codice, con possibilità di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la raccolta fondi (articolo 7 del Cts) o mediante lo svolgimento di attività strumentali a quelle di interesse generale, entro limiti e condizioni che verranno definiti con un decreto ministeriale (articolo 6 del Cts).
Quanto all’esercizio delle attività istituzionali, il Codice stabilisce per questa particolare categoria di enti regole specifiche. Le attività di interesse generale devono essere svolte infatti dalle Odv prevalentemente a favore di soggetti terzi, avvalendosi in via principale delle prestazioni dei volontari associati (articolo 32 del Cts). Un chiarimento sul punto è contenuto nel decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 agosto, con il quale viene precisato che a tal fine l’associazione di volontariato potrà avvalersi non soltanto dei propri aderenti, ma anche delle persone aderenti agli enti associati.
Permangono tuttavia alcune incertezze sulle concrete modalità di svolgimento di tali attività. Il Codice del Terzo settore prevede infatti che per l’attività di interesse generale prestata le Odv possano ricevere «soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate» (articolo 33, comma 3, del Cts). Nel corso dell’iter di approvazione del decreto correttivo, era stata presentata una proposta emendativa volta a consentire espressamente alle Odv l’esercizio di attività di interesse generale con modalità diverse (anche dietro versamento di corrispettivi), entro i limiti e alle condizioni previsti per l’esercizio delle attività all’articolo 6.
Tale precisazione appare coerente con un’interpretazione sistematica delle norme del Codice. Ragionando diversamente, infatti, verrebbe riconosciuta alle Odv la possibilità di trarre le risorse necessarie al funzionamento unicamente dall’esercizio di attività commerciali strumentali completamente estranee ai settori di interesse generale all’articolo 5, con un’ingiustificata limitazione per questa particolare categoria di enti. La possibilità di autofinanziamento potrebbe risultare per certi versi limitata rispetto alla disciplina in tema di «attività commerciali e produttive marginali» (Dm 25 maggio 1995), che consente alle organizzazioni di volontariato la prestazione di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Una conclusione di questo tipo sembrerebbe in contrasto con le finalità della riforma, che mira comunque a riconoscere e incentivare lo svolgimento di attività “strumentali” da parte degli enti non profit, nel rispetto di specifiche condizioni e applicando adeguati regimi di tassazione. Il testo definitivo del decreto correttivo non contiene chiarimenti su questo specifico aspetto. È comunque possibile che alcune indicazioni in proposito siano fornite nel decreto attuativo dell’articolo 6 del Cts, che individuerà le condizioni e i limiti per lo svolgimento delle attività “diverse” da quelle di interesse generale.
Il Dlgs correttivo del Codice Terzo settore